A decorrere dall’anno d’imposta 2011 è dovuta l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero, posseduti dalle persone fisiche residenti nello Stato italiano, denominata IVIE. Il calcolo della base imponibile dell’imposta per la determinazione del valore di riferimento ai fini del calcolo dell’IVIE non è proprio semplice. Verifichiamo di seguito la definizione base e i due casi particolari di Francia e Regno Unito.
Soggetti passivi dell’imposta in oggetto sono i residenti in Italia, proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili (fabbricati, aree fabbricabili o terreni) situati all’estero, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati all’attività dell’impresa o di lavoro autonomo; sono altresì soggetti passivi i concessionari di aree demaniali e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria.
Il valore dell’immobile costituisce base imponibile dell’imposta secondo quanto risulta dall’atto o dai contratti di acquisto.
Gli immobili costruiti hanno come riferimento il costo di costruzione sostenuto dal proprietario, comprovato da regolare documentazione.
In mancanza dei valori sopra elencati, si deve far riferimento al valore di mercato al 31 dicembre dell’anno d’imposta, rilevabile nello Stato in cui è situato l’’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi UE e SEE (cioè Norvegia e Islanda), nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2012 al fine della quantificazione della base imponibile viene specificato che è necessario far riferimento ai seguenti valori, nell’ordine esposto:
- valore catastale ai fini delle imposte patrimoniali;
- in alternativa, valore catastale ai fini reddituali se lo Stato estero prevede adeguati moltiplicatori;
- in alternativa, è data facoltà di utilizzare il reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti Imu;
- in mancanza, il costo storico, come risultante dagli atti;
- ovvero, il valore di mercato.
Nella medesima Circolare viene allegata la Tabella 1, con l’elenco dei Paesi per i quali può essere utilizzato il valore catastale, e la Tabella 2, riportante i coefficienti Imu.
Francia
In Francia sono corrisposte, sulle proprietà immobiliari, due imposte:
- la taxe foncière, applicata sul valore pari al 50% di quello locatizio fissato dalla Pubblica Amministrazione e variabile da regione a regione;
- l’ISF, applicata sul valore venale del patrimonio, comprendente anche gli immobili.
Nella Tabella 1 allegata alla Circolare stessa, vengono riportati i paesi per i quali è utilizzabile il valore catastale (esposto nella colonna 2).
É possibile moltiplicare il valore imponibile della taxe froncière per i coefficienti italiani, ma non è così semplice essere in possesso del valore catastale univoco francese.
L’ISF invece ha come base imponibile il valore venale dell’immobile e consente maggiore sicurezza. Tale facoltà è comunque residuale.
Dall’IVIE calcolata, viene poi scomputata la taxe froncière.
Regno Unito
Ai fini del calcolo dell’IVIE da corrispondere per il fabbricato situato nel Regno Unito, detenuto con diritto di leasehold1 l’Agenzia interviene con la Circolare n. 75/2013.
Ai fini della determinazione della base imponibile IVIE per gli immobili situati nel Regno Unito si deve fa riferimento al valore medio della fascia attribuita per il calcolo della Council tax.
La Council tax, imposta municipale sulle abitazione, infatti, è calcolata su una base imponibile fornita agli immobili in base all’attribuzione di questi ultimi a delle fasce di riferimento e costituisce un valore non puntuale.
Non trattandosi di un’imposta patrimoniale, la Council Tax non verrà decurtata dall’IVIE calcolata.
Rita Martin – Centro Studi CGN
1Per il diritto inglese gli immobili appartengono alla Corona ed il singolo può essere titolare di un interesse in relazione agli stessi, che gli attribuisce determinati diritti. La legge riconosce quali interessi i freehold ed i leasehold.
Il freehold è il più ampio, in quanto è di maggior durata, potendo difatti durare all’infinito, finché ci sono persone aventi titolo.
Il leasehold o lease ha una durata limitata che viene fissata in termini precisi e determinati. Occorre sottolineare, al fine di comprendere l’istituto in questione, che leaseholder non è un avente causa della Corona, bensì del cosiddetto landlord.
Il lease è stato definito come “concessione del diritto al possesso esclusivo di un bene immobile per un periodo di tempo determinato, inferiore a quello che il cedente ha sullo stesso bene”.