È sempre più facile, in questo particolare periodo di crisi, che il contribuente si possa trovare in difficoltà e non riesca a versare tempestivamente le imposte dovute, ovvero che riesca a versarle solo in parte e debba ricorrere a una successiva regolarizzazione. Medesima è la situazione nel caso in cui il contribuente dimentichi il versamento del debito. Ma come fare per sanare la situazione?
In questi particolari casi l’Amministrazione finanziaria aiuta il contribuente, permettendogli di sanare l’irregolarità attraverso l’utilizzo del c.d. ravvedimento operoso.
Tale istituto è possibile solo se non sono già iniziate ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria. Affinché le violazioni tributarie possano essere sanate, è necessario versare l’imposta (o la maggiore imposta) dovuta e, contestualmente, procedere al versamento degli interessi e della sanzione ridotta dovuti.
Gli interessi legali sono calcolati con maturazione giornaliera al tasso dell’1%, calcolati dalla data di scadenza ordinaria fino alla data di effettivo pagamento.
La sanzione, ordinariamente prevista nella misura del 30% dell’importo non versato, è così applicata:
- se il versamento dell’imposta avviene entro i primi 14 giorni dalla scadenza ordinaria, è utilizzato il c.d. ravvedimento sprint, applicando una sanzione del 0,2% giornaliero;
- se il versamento dell’imposta avviene dal 15° giorno, ma entro il 30°, la sanzione viene ridotta a 1/10 (3%) – ravvedimento breve;
- se il versamento è effettuato entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa la sanzione applicata è pari a 1/8 (3,75%) – ravvedimento lungo.
Quali i codici tributo
Per ogni tipologia di imposta è previsto un codice tributo relativamente a sanzione e interessi:
Rita Martin – Centro Studi CGN