Tra le moltissime novità introdotte dal Decreto Competitività (D.L. 91/2014) vi è anche quella che prevede l’obbligo di iscrizione immediata degli atti notarili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Legge 116/2014), ovvero dal 1° settembre.
L’articolo 20 comma 7-bis del Decreto 91/2014 stabilisce che, “al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all’ attività dell’ impresa, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto. L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale (notaio) che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.”
Dal testo della norma si può affermare che la novità non è di poco conto, considerando innanzitutto l’obiettivo che mira a realizzare, ovvero “facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese”, ma anche considerando che l’ufficio camerale del Registro Imprese aveva cinque giorni di tempo per effettuare l’iscrizione (con il dubbio se fosse un termine ordinatorio o perentorio) e aveva il compito di effettuare il controllo di legalità sull’atto notarile. L’articolo 2189 del codice civile prevedeva, infatti, che “prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il controllo delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”. Dal 1° settembre tale controllo viene meno in capo all’ufficio mentre spetterà direttamente al notaio.
L’articolo 2191 del codice civile, espressamente menzionato e valido dal comma 7-bis, stabilisce che se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina la cancellazione con decreto. Quindi, il giudice del Registro, su segnalazione del conservatore, potrà accertare il mancato rispetto della legge (si veda l’art. 51 della legge n. 89 del 1913) e procedere alla cancellazione dell’ iscrizione.
Si ritiene inoltre che, anche se non espressamente menzionato, possa continuare a trovare applicazione anche l’articolo 2330 del codice civile, il quale vincola l’iscrizione della società nel Registro Imprese alla previa verifica della regolarità formale (ad esempio firme, bolli e diritti) della documentazione da parte del conservatore, in quanto si tratta di obblighi materiali che sono in parte indispensabili per una corretta gestione del sistema informatico.
Infatti ricordiamoci che dall’iscrizione degli atti costitutivi dipende l’esistenza stessa della società, mentre dalla pubblicità degli atti modificativi dipende la loro efficacia.
Sull’ultimo punto del sopracitato comma si evince che sono escluse dalla previsione in oggetto le società per azioni, così come tutti gli atti per i quali non è previsto il ricorso al notaio (si pensi, a tal proposito alla costituzione di un’impresa individuale o alla nomina dei nuovi amministratori). In questi casi non si applica la norma in questione ma rimane il termine di cinque giorni entro cui l’ufficio camerale deve espletare i dovuti controlli. Non cambia nulla invece per gli atti di cessione di quote di S.r.l.: la loro efficacia dipende dal “deposito” e non dalla “iscrizione” (articolo 2470, comma 1, codice civile).
Ricordiamo infine che, con la Legge di conversione del Decreto competitività, anche la novità riguardante le S.r.l. è entrata in vigore a partire dal 1° settembre; ufficialmente quindi le S.r.l. non avranno più l’obbligo di nominare l’organo di controllo cioè il revisore unico e, laddove previsto dallo statuto, il Collegio sindacale, motivando la decisione.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN