È piuttosto diffusa la prassi di procedere alla distruzione dei beni aziendali o di magazzino quando questi risultino obsoleti o deteriorati. È bene ricordare che in questi casi deve essere osservato un procedimento al fine di vincere la presunzione di cessione. Riepiloghiamo l’iter da seguire.
L’art.1 del DPR n. 441/97 stabilisce che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti“ e tale presunzione non opera qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che i beni sono stati distrutti osservando tale procedura ad hoc.
Nello specifico l’art. 2, comma 4, del DPR n. 441/97 dispone che la distruzione dei beni debba essere provata da:
- una comunicazione agli ordini accertatori (Amministrazione Finanziaria e Comandi della Guardia di Finanza competenti) che deve essere inviata almeno 5 giorni prima dell’inizio delle operazioni di distruzione e deve contenere il luogo, la data e l’ora delle operazioni di distruzione, le modalità di distruzione, la natura dei beni, l’ammontare complessivo dei beni e il valore ottenibile della distruzione;
- la redazione di un verbale a cura dei pubblici ufficiali (funzionari dell’Agenzia delle Entrate, ufficiali della Guardia di Finanza e notai) che presenziano alla distruzione dei beni, dalla quale devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, oltre che natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti;
- un documento di trasporto, per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione (ad esempio, ceneri risultanti dallo smaltimento dei beni).
Nei casi in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a 10.000 euro, in luogo della procedura di cui all’art. 2 del DPR n. 441/97, l’azienda potrà redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR n. 445/2000). Ai fini del superamento del limite di 10.000 euro é necessario fare riferimento al costo di acquisto (o al costo di produzione) dei beni e non al loro valore netto contabile.
Occorre sottolineare che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sostituisce, nei casi consentiti, il verbale ma non la comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza che devono essere sempre inviati, salvo il caso in cui la distruzione venga disposta da un organo dell’Amministrazione Pubblica.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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