Nuove regole per l’F24 telematico: ecco i chiarimenti del Fisco

In vista dell’entrata in vigore delle nuove regole riguardanti l’obbligo di presentazione del modello F24 solo in via telematica, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 fornisce le prime indicazione per gli operatori.

Le novità introdotte dal Decreto Renzi (art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014) decorrono dal 1° ottobre 2014 e sanciscono l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti:

  1. per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo pari a zero (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250 e codice tributo 6099 con un credito di pari importo);
  2. per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo positivo (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250 e codice tributo 6099 con un credito pari a euro 1.000);
  3. il saldo finale di importo superiore a euro 1.000 (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250).

Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1°ottobre 2014:

a) i modelli F24 a saldo zero (punto 1) potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”;

b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero (punto 2), oppure i modelli F24 con saldo superiore a euro 1.000 (punto 3), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

  • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sopra richiamati;
  • mediante i servizi di internet banking collegati al circuito CBI messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Si evince come i servizi di internet banking utilizzati da privati e titolari di partita IVA, messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento) convenzionati con l’Agenzia, non siano utilizzabili in relazione ai modelli F24 a saldo zero (punto 1).

Il modello cartaceo da presentare presso gli sportelli bancari o postali resta in vigore per:

  1. soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a euro 1.000;
  2. tutti i contribuenti, in presenza di modelli precompilati dell’ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a euro 1.000 (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione);
  3. soggetti non titolari di partita IVA nel caso di versamenti rateali in corso effettuati fino al 31 dicembre di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a euro 1.000, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero;
  4. i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

L’Agenzia prende posizione anche rispetto ai contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente prevedendo le modalità specificate qui di seguito.

I modelli F24 con saldo superiore a euro 1.000 senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati:

  • telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente;
  • telematicamente rivolgendosi agli intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto (ad esempio tramite addebito di carte prepagate);
  • nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, in via residuale anche attraverso il modello F24 cartaceo.

I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati:

  • con le modalità telematiche richiamate previste al punto precedente;
  • in via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, “spacchettando il modello F24” presentandone uno a saldo zero (nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare) e la restante parte mediante il modello F24 cartaceo.

Infine circolare evidenzia che:

  • nulla cambia per le imposte che prevedono la possibilità di effettuare il versamento tramite bollettino postale (IMU/TASI);
  • le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria);
  • i nuovi obblighi si aggiungono a quelli già vigenti riguardanti le compensazioni IVA superiori a euro 5.000 annui.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN