Gli imprenditori e i professionisti che intendono dar corso ad una nuova attività possono avvalersi di regimi fiscali agevolati. Si tratta in particolare del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex regime dei minimi) e del regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Vediamo in dettaglio le caratteristiche dei due regimi, focalizzando l’attenzione sui requisiti di accesso, sulle agevolazioni fiscali consentite e sulla durata prevista per gli stessi. Gli adempimenti contabili e fiscali sono per entrambi notevolmente ridotti rispetto al regime ordinario.
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Dal 1° gennaio 2012 (art.27 D.L. n. 98/2011) i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività in veste di imprenditore o di libero professionista possono adottare un regime fiscale di vantaggio con caratteristiche specifiche, di seguito riportate.
Agevolazioni fiscali: applicazione dell’imposta del 5 per cento sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, non applicazione dell’IVA e dell’IRAP. Inoltre non applicabilità ai proventi a ritenuta di acconto da parte del sostituto di imposta.
Requisiti di accesso: possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:
nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.
nel triennio precedente:
- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria;
- non hanno esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- non proseguono un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche a titolo occasionale, ad esclusione di:
- periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale);
- lavoro precario per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente;
- stato di disoccupato o di lavoratore in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:
- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, agricoltura e attività connesse, ecc.);
- i non residenti in Italia;
- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Durata: il regime di vantaggio dura 5 anni a partire dal periodo di imposta dell’attività. I contribuenti di età inferiore ai 35 anni possono invece continuare ad usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35 esimo anno. Occorre inoltre considerare che coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per superamento dei requisiti previsti, non possono più farvi accesso.
Regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
Un ulteriore regime introdotto per agevolare le nuove iniziative produttive è il cosiddetto “forfettino”, regolato dall’art. 13 L. 388/2000. Esso viene previsto a favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche sotto forma di impresa familiare) e di lavoro autonomo. Vediamo anche in questo caso i caratteri salienti.
Agevolazioni fiscali: applicazione dell’imposta del 10 per cento sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali (previste invece sia IVA che IRAP). Inoltre viene disposto il non assoggettamento a ritenuta di acconto, da parte del sostituto di imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato: a tal fine i contribuenti devono rilasciare al sostituto una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta di acconto.
L’adesione al regime di vantaggio comporta inoltre la possibilità di accedere all’assistenza dell’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti fiscali formali previsti (cosiddetto tutoraggio). In tale ulteriore caso il contribuente gode di un credito di imposta, per un massimo di 309,89 euro, nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto degli strumenti (computer, modem e stampante) necessari per la connessione con il sistema informativo della stessa Agenzia delle Entrate. Il servizio di tutoraggio, così come il rilevato credito di imposta, sono invece esclusi nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Requisiti di accesso:
- il forfettino può essere scelto solo da contribuenti persone fisiche i quali non devono avere esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- per poter inoltre mantenere tale regime occorre non eccedere euro 30.987.41 di compensi per i lavoratori autonomi, euro 30.987.41 di ricavi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio ed euro 61.974.83 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Durata: il regime agevolato ha la durata massima di 3 anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i 2 successivi.
I soggetti che intendono avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:
- in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
- entro 30 giorni dall’inizio del periodo di imposta (per i due periodi di imposta successivi a quello d’inizio).
Fabrizio Tortelotti