I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (professionisti, revisori e intermediari finanziari) non sono più obbligati, entro il 31 ottobre p.v., a inviare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo PEC, tramite Entratel o Fisconline, se la PEC risulta già presente nell’indirizzario ufficiale presso il sito internet www.inipec.gov.it.
È quanto specificato nella risoluzione n. 88/E del 14 ottobre che chiarisce come l’Amministrazione fiscale può, attraverso l’Ini-PEC, acquisire direttamente gli indirizzi di posta elettronica certificata, escludendo così ulteriori obblighi da parte dei soggetti interessati.
La questione nasce da un provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, dell’8 agosto scorso, riguardante la normativa sull’antiriciclaggio, con il quale venivano stabilite le modalità tecniche per lo scambio informativo relativo a operazioni intercorse con l’estero, tese alla massima efficienza dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l’utilizzo della PEC per le richieste di informazioni e relative risposte che intercorrono tra contribuenti e uffici fiscali e/o militari della Guardia di Finanza.
Il provvedimento, e il conseguente ulteriore nuovo adempimento, aveva suscitato molteplici proteste da parte dei rappresentanti degli ordini professionali fondate sul presupposto della (già) piena disponibilità dell’informazione richiesta e della (già) libera accessibilità presso il sito istituzionale.
È stato chiesto ufficialmente l’esonero dall’adempimento in parola in considerazione del fatto che “già sussistono nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazione contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle Entrate può liberamente accedere”.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate prende atto della normativa in materia che prevede l’obbligo in capo a imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni di comunicare l’indirizzo PEC rispettivamente al registro delle imprese, agli ordini professionali e al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Gli enti destinatari devono poi riversare gli indirizzi PEC presso il sito ufficiale INI-PEC istituito presso il Ministero per lo Sviluppo economico.
Una volta preso atto che si tratta di un’informazione pubblica, gestita del Ministero, mediante un sito accessibile a tutti, l’Agenzia delle Entrate non ha potuto fare altro che dispensare dall’adempimento in scadenza il prossimo 31 ottobre tutti i soggetti che hanno già effettuato la comunicazione dell’indirizzo PEC e che risultano già inseriti nell’indirizzario INI-PEC.
La nota dell’Agenzia esonera dall’adempimento anche coloro che rientrano in uno degli organismi associativi che hanno sottoscritto protocolli di intesa con l’Agenzia.
La risoluzione, però, non tratta il caso di quei consulenti aziendali o periti, non iscritti agli ordini, oppure revisori legali dei conti non iscritti in altri albi o ordini. Questi soggetti, unitamente agli altri che per qualsiasi ragione non risultano presenti con la propria PEC nell’indirizzario pubblico, devono obbligatoriamente comunicare entro fine mese alle Entrate la propria PEC, se sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio, ad esempio, perché svolgono servizi “in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi”.
Un consiglio valido per tutti è quello di verificare la presenza del proprio indirizzo PEC presso il sito istituzionale. Se non ne fosse riscontrata la presenza, si suggerisce di comunicare la PEC all’ente di riferimento (registro imprese, ordine professionale, CNIPA) e per tali soggetti, si ritiene che vi sia l’obbligo di adempiere alla comunicazione in scadenza il prossimo 31 ottobre.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN