I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione connessa agli interventi di ristrutturazione edilizia hanno la possibilità di avvalersi anche di una interessante e ulteriore detrazione di imposta connessa all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il bonus mobili ed elettrodomestici ha scadenza oramai prossima (31 dicembre 2014, salvo proroghe) e permette un notevole risparmio di imposta in sede di redazione dei modelli di dichiarazione fiscale. Vediamone quindi in dettaglio le caratteristiche.
Modalità di ottenimento: elemento necessario per disporre del bonus è effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio permessi sono elencati nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013. Deve trattarsi di spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 (quindi le stesse che attualmente usufruiscono di una detrazione fiscale del 50%) e che hanno un limite di spesa ammissibile pari ad euro 96.000. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore alla data di sostenimento delle spese per mobili e grandi elettrodomestici: non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’unità immobiliare. Anche ai fini di un eventuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla spettanza del bonus in questione, la data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative oppure dalla comunicazione preventiva all’ASL (se obbligatoria) indicante la data di inizio dei lavori.
Interessante è il caso di quegli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi per i quali, seguendo i dettami del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, risulta sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Occorre ricordare che la detrazione arredi spetta più volte se il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari: l’importo massimo di spesa ammessa in detrazione (euro 10.000), infatti, va riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia.
Termine sostenimento spese: le spese agevolate risultano quelle sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014, salvo eventuali proroghe.
Beni agevolati: l’incentivo fiscale spetta esclusivamente per acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti nuovi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono così ricomprendere:
- mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, nonché apparecchi di illuminazione;
- elettrodomestici: in questo caso deve trattarsi di beni di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come peraltro rilevabile dall’etichetta energetica. Per quelli sprovvisti di quest’ultima, l’acquisto è agevolato a condizione che per essi non ne sia ancora stato previsto l’obbligo. Rientrano per esempio tra i beni agevolati: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici e apparecchi per il riscaldamento.
Si possono portare in detrazione anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati, sempreché per le stesse vengano seguite le modalità di pagamento previste per il beneficio in questione (vedasi in modalità di pagamento).
Importo detraibile: la detrazione spettante è pari al 50% della spesa sostenuta, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. L’importo massimo di spesa da portare in detrazione è di euro 10.000 (agevolati risultano quindi essere euro 5.000) ed è riferito alle spese complessive sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Modalità di pagamento: i pagamenti, come per le spese di ristrutturazione, vanno eseguiti tramite bonifico bancario o postale. Sono inoltre consentiti i pagamenti tramite carte di credito e di debito (la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta da parte del titolare) mentre sono esclusi i pagamenti tramite assegno bancario e contanti. La modalità di pagamento tramite bonifico richiede l’indicazione di: causale del versamento, beneficiario della detrazione e numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Di particolare rilievo è il caso nel quale il beneficiario del bonus effettui il pagamento tramite finanziamento a rate. Così come dispone la recente C.M. 21.05.2014 n.11/E, il contribuente beneficia della detrazione a condizione che la società che eroga il finanziamento liquidi il soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale sia possibile evincere tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento ossia causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa (art.16 bis D.P.R. 917/1986), codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Occorre considerare che l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore degli arredi.
Documenti da conservare: le spese sostenute devono essere documentate conservando, anche ai fini di un eventuale controllo dell’Amministrazione Finanziaria, la ricevuta del bonifico (oppure, se il pagamento è avvenuto con carta elettronica, ricevuta di avvenuta transazione), documentazione di addebito sul conto corrente e fatture dell’acquisto dei beni.
Fabrizio Tortelotti