In caso di decesso di uno dei coniugi, quanto spetta al coniuge superstite in caso di dichiarazione di successione legittima e/o testamentaria o in caso di rinuncia all’eredità? Lo chiariamo in questo articolo, attraverso degli esempi pratici.
È bene partire dal presupposto che la posizione del coniuge superstite si intende tale dal momento in cui l’altro coniuge è defunto e che la qualifica di coniuge sussiste al momento del decesso dell’altro coniuge (il matrimonio deve essere in atto).
Come enunciato dall’art. 540 del Codice Civile, a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’ altro coniuge salve le disposizione dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
La norma intende tutelare la posizione del coniuge superstite. In particolare, il comma 2 dell’art.540 del Codice Civile garantisce al coniuge superstite il diritto d’abitazione, per cui i diritti di uso e abitazione hanno natura giuridica di legati ex lege. La titolarità viene acquisita immediatamente dal coniuge al momento dell’apertura della dichiarazione di successione. Ovviamente, al momento del decesso, i beni devono essere in capo al de cuius o gli stessi devono essere in comunione con il coniuge superstite. Attenzione però che nel caso in cui, prima del decesso, i beni fossero stati oggetto di donazione a terzi questi non possono ritenersi acquisiti in capo al coniuge superstite.
Concorso del coniuge con i figli in relazione alla dichiarazione legittima
Il primo comma dell’art. 540 introduce il concetto di concorso con i figli (che è poi regolato dall’art.542) e specifica la quota prevista per il coniuge e per il figlio e/o per i figli.
Di seguito riportiamo alcuni esempi chiarificatori.
Esempio 1
Nel caso in cui con il coniuge sia in concorso con un solo figlio, il patrimonio del de cuius spetterà per 1/2 alla moglie e il restante 1/2 al figlio.
Tizio, deceduto, era in comunione legale con Caia. Tizio e Caia hanno avuto un figlio, Caietto.
Tizio era proprietario di un immobile con Caia. Pertanto la quota dell’immobile in capo a Tizio di 1/2 sarà così divisa: per 1/4 a Caia e 1/4 a Caietto.
Esempio 2
Tizio era proprietario, ancor prima di contrarre matrimonio, di alcuni beni personali. Tizio ne era proprietario per la quota di 1/1. Tali beni cadono in successione e saranno così divisi: per 1/2 alla coniuge superstite e per 1/2 al figlio.
Esempio 3
Nel caso in cui con il coniuge sia in concorso con più figli, il patrimonio del de cuius spetterà per 1/3 alla moglie e il restante 1/2 sarà diviso in parti uguali tra i figli.
Tizio, deceduto, era in separazione legale con Caia. Lascia anche i figli Caietto, Sempronio e Augusto. Tizio era proprietario di un immobile. Per tanto la quota dell’immobile in capo a Tizio pari a 1/1 sarà così divisa: 1/3 a Caia, 2/9 a Caietto, 2/9 a Sepronio e 2/9 ad Augusto.
Resta comunque fermo che, anche in caso di concorso con i figli, alla coniuge superstite è sempre e comunque spettante il diritto d’abitazione.
Coniuge superstite e dichiarazione testamentaria
Nel caso in cui il diritto d’abitazione sia devoluto per testamento si parla di vocazione a titolo particolare, completamente autonoma rispetto all’intero patrimonio ereditato o alla quota devoluta dal testatore.
Pertanto, secondo la tesi prevalente, il diritto d’abitazione e d’uso si sommano alla quota riservata al coniuge e tale tesi trae forza dallo stesso comma 2 dell’art 540, che specifica quanto segue: “…Tali diritti gravano sulla porzione disponibile…”.
Pertanto, qualora quest’ultima non sia sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva del coniuge. Se neppure la quota del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari.
Rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite
Nel caso in cui il coniuge superstite non voglia accettare l’ eredità e, pertanto, proceda con un atto di rinuncia della medesima innanzi a un Notaio o Cancelliere del Tribunale, secondo quanto specificato nell’art.540, comma 2, un’eventuale rinuncia del coniuge all’eredità non prevede la decadenza del diritto stesso.
L’Agenzia dell’Entrate, con la Risoluzione del 25.02.2005 n. 29, conferma che il coniuge superstite, anche se rinunciatario, può richiedere l’agevolazione prima casa sull’immobile inteso come abitazione principale, fatti comunque salvi i requisiti oggettivi e soggettivi.
Lauretta Mauro – Centro Studi CGN