I buoni lavoro o voucher costituiscono un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale, definite “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario. Vediamo chi può svolgere attività di lavoro accessorio, quali sono gli obblighi del committente e come fare a riscuotere i voucher.
Un singolo voucher ha un valore di Euro 10,00; l’importo netto percepito dal prestatore è di Euro 7,50 euro, corrispondente al compenso minimo di un’ora di prestazione. Per il settore agricolo si considera, invece, il contratto di riferimento. Il valore nominale è comprensivo:
- della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore;
- di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti infortuni (7%);
- di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
I vantaggi per entrambe le parti
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore riceve un compenso esente da ogni imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Possono utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio:
- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
- pensionati;
- studenti nei periodi di vacanza;
Secondo la Circolare 4/2005 del Ministero del lavoro sono considerate vacanze: il periodo dal 1 dicembre al 10 gennaio; il periodo delle vacanze pasquali, dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; il periodo delle vacanze estive, 1 giugno al 30 settembre. Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno; chi è iscritto agli studi universitari può svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
- lavoratori in part-time;
- altre categorie di prestatori, quali, ad esempio, i disoccupati;
- gli extracomunitari, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2014 Euro 5.050,00 netti (6.740,00 lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2014 Euro 2.020,00 netti (2.690,00 lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di sopra indicato.
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di Euro 3.000,00 netti (4.000,00 lordi) con riferimento alla totalità di committenti.
Gli obblighi per il committente
Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati dall’Ente. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Il pagamento avviene attraverso il rilascio dei buoni, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È disponibile un buono multiplo del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il periodo di validità dei buoni cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1 gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.
L’acquisto può avvenire mediante:
- la distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS;
- la modalità di acquisto telematico;
- l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
- l’acquisto presso gli sportelli bancari abilitati;
- l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.
Come riscuotere
La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione, indicando tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente, il codice fiscale del prestatore, la data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei voucher telematici può avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi presso i medesimi rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.
Rita Martin – Centro Studi CGN