IMU e 770, i primi effetti del 730 precompilato

Dopo aver acquisito i pareri parlamentari, il Governo ha modificato lo schema del decreto recante le previsioni di delega per la riforma del sistema fiscale. Va precisato che non tutte le richieste proposte da entrambi i rami del Parlamento sono state accolte. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, il Governo è ora tenuto a trasmettere nuovamente lo schema alle Camere. Di seguito, riepiloghiamo alcune importanti decisioni.

Modello 770

La Commissione finanze della Camera dei Deputati (la medesima richiesta era stata peraltro formulata dalla medesima Commissione del Senato) aveva proposto al Governo di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed eventualmente un graduale processo di eliminazione del modello. In merito, la relazione illustrativa dello schema del decreto rileva come non tutte le informazioni contenute nel modello 770 semplificato possano essere inserite nei CUD. Più precisamente, la relazione al decreto chiarisce che, pur prefigurando una semplificazione delle informazioni riportate nel modello 770, non ritiene possibile l’abrogazione del modello 770 già nel corso del 2015. Ciononostante, la relazione ipotizza comunque un graduale processo di eliminazione del modello 770, con un successivo decreto legislativo nell’ambito della generale revisione delle funzioni dei sostituti d’imposta prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n. 23 del 2014.

Modelli CUD

La certificazione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati dovrà essere trasmessa entro il prossimo 7 marzo.  In merito, la Commissione finanze del Senato, infatti, aveva chiesto al Governo di dimezzare la sanzione di 100 euro in capo ai sostituti di imposta per i casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. Il Governo, tuttavia, ha deciso di non accogliere l’osservazione della suddetta Commissione.

Oneri da trasmettere all’Agenzia delle Entrate

Un altro aspetto interessante riguarda i dati che i “soggetti esterni” dovranno fornire all’Agenzia delle Entrate in vista del modello 730 precompilato. Al riguardo, è bene ricordare che l’articolo 3 dello schema del decreto recante le previsioni di delega per la riforma del sistema fiscale disciplina gli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. Stante il testo dello schema del decreto di cui sopra, il Governo ha accolto la richiesta della Commissione Finanze della Camera, volta a richiedere agli enti esterni, oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme, anche quelli di eventuali terzi che sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell’esatta individuazione delle agevolazioni.

IMU

Con riferimento all’IMU, si deve segnalare che è stato aggiunto, rispetto al testo originario, il comma 8 all’art. 4 del decreto sopra citato, il quale abroga, a decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2015 relative all’anno 2014, le norme che prevedono l’indicazione nella dichiarazione (modello 730) dell’importo dovuto per l’IMU nell’anno precedente. In base a quanto indicato nella relazione illustrativa, infatti, il permanere di tale obbligo non avrebbe permesso ai contribuenti di accettare la dichiarazione precompilata, in quanto tale dato (non conosciuto dall’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere necessariamente integrato.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN