“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. È quanto stabilito dal comma 4-ter, dell’articolo 3, del D.L. n. 5 del 2009 (c.d. “Decreto incentivi”). Vediamo quali sono le caratteristiche essenziali del contratto di rete, quali sono gli elementi da indicare nel contratto e quali sono le ultime novità in merito.
Elemento essenziale del contratto di rete è il “programma comune di rete”, cioè un piano generale d’azione, che solo chi è imprenditore può applicare obbligandosi “… a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” (ad esempio la rete di franchising).
Ed è proprio questa finalità a distinguere i contratti di rete dalle associazioni temporanee di impresa e dai consorzi, nei quali la causa è la suddivisione in fasi di un lavoro che difficilmente può essere svolto dalla singola impresa o la condivisione di un’organizzazione comune volta a disciplinare una o più fasi delle singole attività (consorzio). In altre parole è possibile affermare che, mentre nei contratti appena richiamati, la causa è orientata direttamente alla produzione e allo scambio di beni e servizi, con i contratti di rete si persegue uno scopo ulteriore, ovvero l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività, mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia e individualità.
Proprio in considerazione delle finalità appena richiamate, in ogni contratto devono essere indicati almeno: i dati dei partecipanti; gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché le altre informazioni richieste dalla norma.
Per quanto riguarda la pubblicità e quindi l’efficacia costitutiva del contratto di rete, esso deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante al fine di godere delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge.
I contratti di rete, quindi, possono essere una grande opportunità di business, non solo perché “l’unione fa la forza”, ma anche per le agevolazioni previste (sospensione d’imposta, contributi statali e a fondo perduto) che però, come stabilisce l’art 42 comma 2-quinquies del D.L. 78/2010, terminavano nel 2013. Infatti la norma prevede che:“L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater.”
Tra le novità di settembre possiamo ricordare:
- da martedì 9 settembre 2014 sarà possibile compilare il modello standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’apposita area dedicata del sito www.registroimprese.it.
La procedura informatica rilascerà quindi una ricevuta di avvenuta presentazione del modello. Tale modello è stato approvato con il D.M. Giustizia 10.4.2014, n. 122, pubblicato sulla GU n. 196 del 25 agosto 2014; - con Nota del 13 agosto 2014, Prot. 0145656 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato precisato che un’associazione, in quanto iscritta come soggetto nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), non è un’impresa e quindi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, non può essere parte di un contratto mirante ad essere qualificato quale “rete di imprese”. Nel comma 4-quater dell’articolo 3, del D.L. n. 5 del 2009 si stabilisce che “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante …”. È quindi facile dedurre che possono partecipare ad un contratto di rete solo “imprese”, iscritte o potenzialmente iscrivibili nel Registro delle imprese.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN