In caso di ritardo nell’invio delle dichiarazioni non tutto è perduto. Il professionista, infatti, può ricorrere al ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni commesse, pagando sanzioni ridotte.
Come è noto agli addetti ai lavori, i professionisti (iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, dei Consulenti del lavoro, ecc) possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni fiscali:
- predisposte da loro;
- predisposte dal contribuente per le quali però hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica.
Sia in un caso che nell’altro, relativamente ai tempi in cui deve avvenire la presentazione telematica, si possono verificare due scenari:
- il professionista assume l’impegno a predisporre e/o inviare la dichiarazione fiscale del contribuente prima della scadenza del termine fissato, ma non lo rispetta provvedendo successivamente;
- il professionista assume l’impegno a predisporre e/o inviare la dichiarazione fiscale del contribuente dopo la scadenza del termine, ma non lo rispetta provvedendo dopo oltre un mese.
In entrambi i casi ipotizzati, sarà attribuibile al professionista la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 7 bis D.Lgs. 9.7.1997, n. 241).
L’argomento è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 19.2.2008, che tra l’altro, al punto 5.2, chiarisce che, in caso di trasmissione da parte di studi associati, l’eventuale sanzione verrà comminata in capo al professionista che ha assunto l’incarico alla trasmissione telematica.
Ad alleggerire la situazione dei professionisti che incappano nelle suddette violazioni, è intervenuta la Legge Finanziaria per l’anno 2007 (art. 1 c.33 lett. c) L. 296–2006) che, riconducendo le predette irregolarità nell’alveo delle sanzioni amministrative-tributarie, consente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate nell’apposita Guida fiscale aggiornata ad agosto scorso, ha precisato che, ai fini dell’applicazione del ravvedimento, è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.
Tale circostanza sussiste quando la stessa è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.
La specifica sanzione a carico dell’intermediario (da € 516 a € 5.164) può essere ridotta ad 1/10 del minimo (ossia € 51, per troncamento della somma), tramite versamento con il modello F24, indicando nella sezione Erario il codice tributo 8924, e indicando quale anno di riferimento (nella forma AAAA), quello in cui si verifica il ritardo.
Infine si ricorda che si considera tempestiva la dichiarazione trasmessa, scartata dal servizio telematico, ma ritrasmessa entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che ne attesta il motivo dello scarto.
Nel caso in cui il reinvio della dichiarazione dovesse andare a buon fine nei predetti successivi cinque giorni lavorativi, nessuna sanzione sarà dovuta dal professionista intermediario.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo