Con l’IMU è tutto più semplice. La normativa prevede che ciascun contitolare sia tenuto al pagamento dell’imposta in ragione della propria quota di possesso e con riferimento alla propria situazione soggettiva. Per esempio: un immobile posseduto da tre soggetti dà luogo ad un’imposta calcolata da ciascuno in relazione alla propria condizione specifica, senza alcuna possibilità che uno dei tre sia chiamato a rispondere dei debiti degli altri due. Ne deriva che il Comune deve richiedere il versamento dell’IMU dovuta solo al soggetto inadempiente. Purtroppo con la TASI non sarà così. Vediamo perché.
È il caso di riprendere testualmente il combinato disposto dei commi 671 e 681, dell’art. 1, L. n. 147/2013 che così dispongono: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. Proseguendo: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”.
Sul punto sono stati forniti alcuni chiarimenti ma sussistono ancora dubbi, che analizziamo qui di seguito.
- Tra possessore e detentore non scatta la solidarietà, nel senso che la quota non versata dall’inquilino non può essere richiesta al possessore. Per esempio: un immobile è posseduto da Alfa ed è stato concesso in locazione a Beta. Nel caso in cui Beta non dovesse pagare la propria quota, il Comune non ha alcuna possibilità di rivalersi su Alfa. Lo stesso vale nel caso inverso in cui sia Alfa a non versare la propria quota. Il Comune non può in alcun modo rivalersi su Beta.
- La solidarietà passiva scatta tra soggetti appartenenti alla medesima categoria, nel senso che se il totale del pagamento relativo al possessore è inferiore al dovuto, il Comune può pretendere il pagamento della differenza da tutti gli altri contitolari. Per esempio: un immobile è posseduto da Alfa, Gamma e Sempronio e viene locato a Beta. Alfa non paga la quota spettante di TASI. Il Comune ha la possibilità di rivalersi su Gamma e Sempronio per quanto dovuto da Alfa. Lo stesso meccanismo si ha nel caso di più detentori: l’immobile posseduto da Alfa, Beta e Sempronio viene locato a Beta, Delta e Zeta. Se Beta (uno dei conduttori) non dovesse pagare la propria quota, il Comune potrà rivalersi solo sugli altri co-detentori (Delta e Zeta).
- L’obbligazione tributaria è unica, quindi la solidarietà scatta in relazione alla quota dovuta dal soggetto obbligato senza possibilità di rideterminazione in capo al soggetto che effettua il pagamento. Un esempio chiarisce la fattispecie: un immobile è posseduto da tre fratelli, uno dei quali ha destinato l’immobile ad abitazione principale. L’imposta è unica ed è uguale alla somma delle tre quote determinate in ragione della situazione specifica dei tre fratelli, vale a dire la TASI totale equivale alla sommatoria della TASI come abitazione principale per un fratello e la TASI come altri fabbricati per gli altri due fratelli. Se il fratello che ha destinato l’immobile ad abitazione principale non paga, la somma così determinata (senza rideterminazione quale altro fabbricato), verrà richiesta agli altri due fratelli. Alla stessa maniera, se uno dei due fratelli che possiede l’immobile come altro fabbricato non versa quanto dovuto, il fratello che ha destinato l’immobile ad abitazione principale non ha la possibilità di ri-determinare la quota calcolando la TASI con l’applicazione dell’aliquota ed eventuali detrazioni previste per le abitazioni principali.
- Il co-obbligato deve assumere la qualità di soggetto passivo e contribuente. Un caso particolare che vede contrapposti Ministero e studiosi si verifica quando il Comune delibera la TASI esclusivamente per le abitazioni principali escludendola per tutti gli altri immobili. Riprendendo l’esempio precedente dei tre fratelli possessori di un immobile adibito ad abitazione principale da parte di uno dei tre fratelli, ci si chiede come si concretizza la solidarietà passiva, posto che su due fratelli manca il presupposto soggettivo ed essi non assumono la qualità di contribuenti. La FAQ n. 11 del MEF non ha dubbi in proposito: il Comune può chiedere la TASI non pagata dal fratello che ha adibito l’immobile ad abitazione principale anche agli altri due fratelli in applicazione del concetto di solidarietà passiva. Applicando in maniera più attenta i principi della solidarietà passiva, alcuni studiosi oppongono la tesi secondo la quale se il Comune ha escluso dal pagamento i due fratelli non facendoli assumere la qualità di soggetti passivi, tali fratelli non potranno mai assumere la veste di co-obbligati. Infatti, mancando la qualità di soggetti passivi o contribuenti, gli altri due fratelli più che co-obbligati assumerebbero il ruolo di garanti o fideiussori della TASI dell’altro congiunto verso il Comune. Nel diritto il concetto di co-obbligato è differente dal concetto di fideiussore.
Per effetto del principio di solidarietà, l’importo non versato da uno dei co-obbligati può essere richiesto per intero dal Comune a tutti gli obbligati e quindi il pagamento effettuato da uno dei debitori solidali libera tutti gli altri. Ne deriva ancora che:
- l’importo minimo è in relazione all’ammontare complessivo dovuto dai detentori a prescindere da quanto dovuto dai singoli;
- il versamento cumulativo è ammissibile (stante la co-obbligazione solidale).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN