Visto di conformità 2014: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia

Il contribuente che utilizza in compensazione orizzontale crediti d’imposta superiori a 15.000 euro deve chiedere, ai sensi dell’art.1, comma 574 della Legge 147/2013, apposito visto di conformità sulla dichiarazione. La Circolare n. 28 dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2014, ha chiarito gli adempimenti a carico di contribuenti e professionisti.

I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono i responsabili dell’assistenza fiscale (CAF), gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, gli iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio.

Il professionista che intende svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, deve presentare un’apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in cui indicherà:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;
  • il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
  • la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

La comunicazione può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. Inoltre, a tale comunicazione, devono essere allegati:

  • la copia della polizza assicurativa (che deve rispettare una serie di requisiti, previsti dal quarto paragrafo della Circolare n. 28/2014, ad esempio in materia di copertura assicurativa, massimali, risarcimenti);
  • la dichiarazione di non avere provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
  • la dichiarazione di sussistenza di una serie di requisiti (niente violazioni penali o contributive).

Con particolare riguardo ai controlli da effettuare per il rilascio del visto, l’Agenzia delle Entrate afferma che  i controlli che devono essere effettuati corrispondono in buona parte a quelli previsti  dagli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti.

Con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta  delle scritture contabili, i controlli implicano anche:

  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività d’impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta.

In via transitoria, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013:

  • il controllo può essere limitato agli elementi da cui scaturisce il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare duplicazioni di versamento, errato versamento di ritenute, crediti d’imposta, imposte sostitutive, eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione;
  • il controllo della documentazione contabile può riguardare solo i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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