L’operazione di permuta viene distinta a seconda che nella sostanza non realizzi oppure realizzi una compravendita. In questo articolo approfondiamo i riflessi contabili e di bilancio della prima fattispecie, ovvero della permuta “in senso stretto”.
Innanzitutto è bene precisare che gli aspetti contabili della permuta di beni sono disciplinati nel documento dell’Organismo italiano di contabilità OIC 16, in tema di immobilizzazioni materiali, al paragrafo D.II.c) nella versione approvata il 13.07.2005 e ai paragrafi 75, 76 e 77 nella versione aggiornata, approvata in agosto 2014, che si applicherà ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014.
La permuta “in senso stretto” non realizza nella sostanza una compravendita perché è effettuata con il solo intento di procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali a quello dato in permuta, senza alcun obiettivo di perseguire la realizzazione di un componente positivo (o negativo) di reddito. In tal caso:
- il bene ricevuto in permuta viene valutato al medesimo valore netto contabile di quello dato in permuta;
- eventuali costi accessori vengono imputati direttamente a conto economico;
- la vita utile del bene andrà eventualmente ricalcolata se essa differisce da quella precedentemente utilizzata per il bene ceduto.
Applichiamo la disciplina ad un esempio pratico:
a. l’impresa Alfa spa permuta un impianto che dà alla società Beta srl ricevendo in cambio dalla stessa un impianto con analoghe caratteristiche funzionali;
b. i valori dell’impianto di Alfa spa dato in permuta alla Beta srl sono i seguenti (valori in migliaia di euro):
i. costo storico € 200,00;
ii. fondo ammortamento € 150,00;
iii. valore netto contabile € 50,00;
c. i valori dell’impianto di Beta srl ricevuto in permuta da Alfa spa sono i seguenti:
i. valore netto contabile € 50,00;
d. le scritture contabili di Alfa spa sono le seguenti (Iva 22%):
Nota integrativa al bilancio
Nella versione aggiornata del documento OIC 16, ai paragrafi da 82 ad 85 vengono esplicitate le informazioni che debbono essere fornite nella nota integrativa al bilancio con riferimento alle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo di permuta, in particolare in relazione alla valutazione e alle movimentazioni di tali beni.
L’articolo 2427, comma 1, c.c. richiede, infatti, di indicare nella nota integrativa “…i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio…”. A tal proposito, il documento OIC 16 aggiornato suggerisce l’indicazione delle modalità di determinazione del valore (netto contabile o presumibile di mercato) delle immobilizzazioni ricevute a titolo di permuta.
Altresì, il medesimo articolo del codice civile afferma che vanno esplicitati “…i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce…”. In tal senso, il documento OIC 16 aggiornato chiarisce che ai fini della rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali va fornita separata evidenza di quelle acquisite a titolo di permuta.
Roberto Stella – Centro Studi CGN