Ai fini pensionistici il lavoratore/lavoratrice può usufruire del riscatto degli anni di laurea, accreditando a titolo oneroso, i periodi contributivi utili per andare in pensione. Vediamo di cosa si tratta.
Con l’aumento dell’età pensionabile previsto dall’ultima riforma previdenziale del 2012, tra anzianità contributiva ed età anagrafica, diventa sempre più lontano il momento di andare in pensione. Il sistema previdenziale offre però delle possibilità per i lavoratori ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva. Si tratta dell’accredito di contributi obbligatori da lavoro, contributi figurativi e da riscatto. Soffermandoci su questi ultimi, per chi ha frequentato un corso legale di laurea e abbia conseguito il titolo di studio relativo, è ammessa la possibilità del riscatto degli anni universitari. Bisogna però prestare particolare attenzione ai corsi di laurea frequentati, visto che non tutti permettono il riscatto.
Corsi di laurea ammessi al riscatto
Sono ammessi al riscatto:
- diplomi universitari (di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni);
- diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Tra i titoli di studio riscattabili a fini pensionistici vi sono anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, ma solo quelli attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che permettono il conseguimento del diploma accademico di primo livello e/o di secondo livello, il diploma di specializzazione e quello accademico di formazione alla ricerca.
Non sono ammessi al riscatto invece:
- periodi di iscrizione fuori corso;
- periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.
A partire dal 12 luglio 1997 inoltre si può chiedere il riscatto anche di due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Calcolo dell’onere da riscatto
L’accredito dei contributi da riscatto degli anni di laurea ha natura onerosa e come tale il lavoratore deve sempre valutarne la convenienza o meno. Bisogna quindi conoscere in primo luogo l’ammontare totale del versamento, calcolando il cosiddetto onere del riscatto.
Il computo dell’onere di riscatto tiene conto della modalità di liquidazione della pensione (con il sistema retributivo o con quello contributivo). Si distinguono così:
- periodi riscattabili fino al 31 dicembre 1995: l’onere si calcola con i criteri della riserva matematica e dipende da fattori variabili come l’età, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni dal lavoratore. Se l’anzianità contributiva è pari o superiore a 18 anni entro la medesima data, si accede al calcolo della pensione con il sistema retributivo e quindi tale calcolo verrà applicato anche per l’onere da riscatto;
- periodi riscattabili dopo il 31 dicembre 1995: l’onere di riscatto si calcola con il metodo contributivo applicando l’aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto e nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto della laurea.
Deducibilità ai fini IRPEF
Oltre al calcolo dell’onere, uno dei fattori che possono aiutare il lavoratore nella valutazione sulla convenienza o meno del riscatto, è lo sgravio fiscale che ne deriva. Gli oneri da riscatto per l’accredito dei contributi rientrano tra gli oneri detraibili dall’Irpef nella misura del 19%.
Domanda di riscatto
La domanda di riscatto si presenta on line sul sito dell’INPS, accedendo al menù “Servizi on line”, muniti di PIN dispositivo. Alla domanda è necessario allegare il certificato che rilascia l’Università che attesta il conseguimento del diploma, gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà, gli eventuali anni fuori corso e la durata del corso legale di laurea. Spetterà poi all’INPS dare comunicazione dell’esito della richiesta.
Alessandra Caparello