Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali significative novità si sono avute anche in relazione alle passività presenti nell’OIC 19.
Passiamo in rassegna le più rilevanti:
- la definizione di debito: i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati ad una data stabilita;
- la classificazione dei debiti assistiti da covenants: i covenants sono clausole accessorie ad un contratto di finanziamento con le quali il soggetto finanziato assume impegni direttamente o indirettamente correlati alla garanzia della restituzione della somma ottenuta.
Il mancato rispetto dei covenants comporta normalmente il sopravvenire della immediata esigibilità da parte del creditore del finanziamento erogato; l’OIC 19 stabilisce che nel caso in cui la rottura dei covenants avvenga entro la data di riferimento del bilancio l’intero debito sia riclassificato tra le passività a breve termine; da ricordare infine che, nel caso in cui tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio intervengano nuovi accordi contrattuali con il creditore, il finanziamento può essere mantenuto tra le passività a breve termine.
- il trattamento contabile dei debiti indicizzati: trattasi di passività, generalmente a medio-lungo termine, che correlano il rendimento o il valore di rimborso ad un tasso che risulta abitualmente essere l’inflazione. Il principio contabile ne individua tre diverse tipologie:
- strumenti a rendimento indicizzato;
- strumenti a rimborso indicizzato;
- strumenti ad indicizzazione mista;
- viene confermato il divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tasso fuori mercato;
- altra importante novità riguarda lo scorporo degli interessi passivi inclusi nel costo di acquisto di beni o servizi qualora si ritenga che esista una rilevante componente finanziaria compresa nei termini di pagamento negoziati con il fornitore: in questo caso il valore è ottenuto attualizzando il debito ad un tasso di interesse per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari;
- nel caso di un prestito obbligazionario, che prevede un unico rimborso alla scadenza, o di obbligazioni senza cedola, l’ammortamento dell’aggio/disaggio viene rilevato in modo lineare lungo la durata del prestito; con riferimento invece alle obbligazioni convertibili resta invariata la precedente impostazione in base alla quale è prevista l’iscrizione del debito al valore nominale senza rilevazione della componente di equity;
- è stato chiarito che la rilevazione degli accantonamenti ai fondi deve avvenire in via prioritaria nelle voci dell’aggregato B del conto economico diverse dalla voce B.12 e B.13 sulla base della natura dell’operazione sottostante.
Stefano Venturelli – Centro Studi CGN