Nell’ambito del processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali, posto in essere per tener conto degli sviluppi intervenuti in materia contabile in seguito all’evoluzione della normativa, degli orientamenti dottrinali e della prassi contabile, notevole rilievo viene ad assumere il nuovo principio contabile OIC 31, relativo all’accantonamento per rischi ed oneri e per il trattamento di fine rapporto, istituito con lo sdoppiamento del vecchio OIC 19.
Per quanto concerne le tematiche di maggior rilievo, possiamo annoverare i seguenti aspetti:
- gli accantonamenti effettuati ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi: tale precisazione consente di rendere il conto economico maggiormente espressivo dei risultati conseguiti dalle differenti aree gestionali che compongono la complessiva gestione d’azienda;
- viene eliminata l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo;
- viene ampliata la disciplina dei requisiti che devono essere presenti per poter procedere all’iscrizione di un fondo con l’obiettivo di renderne più agevole la comprensione;
- vengono introdotte nuove disposizioni riguardanti la rilevazione dei fondi per resi su prodotti (trattasi di accantonamenti per oneri futuri che probabilmente emergeranno per il ritiro dei prodotti rimasti invenduti e per sostenere il relativo costo), la rilevazione dei fondi recupero ambientale (accantonamenti per gli oneri futuri derivanti dal ripristino per i danni all’ambiente o al territorio provocati dall’azienda), l’utilizzo dei fondi e il trattamento dei fondi eccedenti;
- sono aggiornate le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del Tfr per tener conto delle modifiche introdotte con la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (previdenza complementare);
- vengono reintrodotte le indicazioni, già precedentemente presenti nell’OIC 19, attinenti il fondo per i beni di azienda ricevuti in affitto, il fondo per copertura perdite di società partecipate e le attività e gli utili potenziali;
- la disciplina del fondo rischi su crediti ceduti viene coordinata con la nuova versione dell’OIC 15;
- in relazione al fondo per resi su prodotti viene eliminata l’indicazione secondo cui il relativo accantonamento è rilevato come rettifica dei ricavi alla voce A1 del conto economico coerentemente con quanto previsto dalla nuova versione dell’OIC 15.
Stefano Venturelli – Centro Studi CGN