Prestazioni di lavoro autonomo occasionali: luce ed ombre di un istituto a volte abusato

Molte volte si cerca di identificare correttamente le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e, il più delle volte, il rischio è quello di non comprenderle appieno o di confonderle con altre forme di lavoro (collaborazioni occasionali, lavoro accessorio etc). Ecco quindi l’occasione per presentare una sintesi della disciplina normativa di un istituto spesso abusato e utilizzato in maniera distorta e per chiarire alcuni aspetti normativi e partici.

Malgrado l’espressione riservata dalla Riforma Biagi alle co.co.co. inferiori a 30 giorni ed a 5.000,00 euro“collaborazione occasionale”  nell’anno solare con lo stesso committente, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale non vanno in alcun modo confuse né con le collaborazioni occasionali né con il lavoro accessorio. Difatti le prestazioni di lavoro autonomo occasionale  corrispondono ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diverso regime fiscale e previdenziale. Difatti, lo stesso parametro dei 5.000,00 euro adottato nelle varie fattispecie, assume un valore nettamente differente da caso a caso.

Il lavoro autonomo occasionale concerne prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell’art. 2222 c.c. e ss. del c.c. sul contratto d’opera, e che, a prescindere dalla durata e dall’importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente. Per tali ragioni non è configurabile, per esse, la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa.  Sotto il profilo fiscale i compensi derivanti da tali prestazioni sono classificati come redditi diversi ex art. 67 c. 1, lett. l) TUIR. Sotto il profilo previdenziale, invece, non sono stati assicurati nella Gestione Separata fino al 2003, poiché non contemplati dalla L. 335/95. Dal 1° gennaio 2004 sono stati, invece, assicurati per effetto di altra norma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Fonti normative

  • Art. 2222 e ss. c.c.
  • D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003
  • Art. 67 c.1, lett l. e art. 71 c. 2  TUIR (D.P.R n. 917 del 22 Dicembre 1986)
  • Art. 74 D.L. 30 settembre 2003 convertito con modifiche nella L. 24 novembre 2003 n. 326
    Art. 71 c. 2 TUIR
  • Messaggio INPS 22 maggio 2007 n. 12768

Definizione

Lavoratore autonomo occasionale è chi si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale. Rispetto ad una collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o non, si distingue per:

  • completa autonomia del lavoratore, mancando il potere di coordinamento del committente;
  • mancanza del requisito di continuità, essendo tale collaborazione solamente episodica;
  • mancanza di inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Il D.lgs. 276/03, disciplinando le collaborazioni coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5.000,00 euro nel corso dell’anno solare e per lo stesso committente. Il Ministero del Lavoro ha però precisato che la disciplina del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui al 2222 ss. c.c., per cui se anche si dovessero superare i limiti, non necessariamente questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o a programma.

Base imponibile contributiva e obblighi fiscali

I primi 5.000,00 euro annui rappresentato il limite alla soglia di esenzione contributiva. Dal 1 gennaio 2004 (art. 44 D.L. 30 settembre 2003 convertito con modifiche nella L. 24 novembre 2003 n. 236), per i redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000.00 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali, è prevista l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra “i redditi diversi” art. 67 c. 1 lett. l. del TUIR da indicare nel quadro RL del modello UNICO e 730.

L’art. 71 c. 2 TUIR  dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Gli obblighi fiscali del sostituto si assolvono applicando e versando una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20% con codice tributo 1040.

La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso percepito, al lordo della ritenuta previdenziale a carico del prestatore (1/3 dell’aliquota previdenziale applicabile).

Il prestatore provvederà in sede di dichiarazione dei redditi a dedurre quanto trattenuto ai fini previdenziali nel quadro RP.

Nel caso in cui i compensi occasionali siano corrisposti a soggetti non residenti gli obblighi fiscali si assolvono applicando e versando una ritenuta a titolo a titolo d’imposta nella misura del 30%. Tale ritenuta va calcolata sulla parte imponibile dei compensi, escludendo gli eventuali rimborsi spese non soggetti ad Irpef. Essendo a titolo d’imposta deve intendersi definitiva e quindi non va conguagliata in nessuna dichiarazione dei redditi.

I compensi di lavoro autonomo occasionale non sono assoggettati all’Irap ex art. 3 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

Adempimenti contributivi

I lavoratori devono iscriversi alla Gestione Separata Inps e comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e  durante il loro svolgimento, il superamento o meno della soglia reddituale e della soglia di esenzione di 5.000,00 euro.

Se tale soglia fosse superata con il concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto tra il suo compenso e il totale di quelli erogati nel mese.

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole, già previste per i co.co.co., in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento, denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote massimali e accredito contributivo.

Le aliquote contributive applicate, stabilite con la Legge n. 247 del 24.12.2007, risultano essere le seguenti:

Lavoro occasionale

Assistenza previdenziale Inps e assicurativa Inail

L’Inps, con il messaggio n. 12768 del 22 maggio 2007,  ha precisato che ai lavoratori occasionali non spetta l’indennità di malattia e ha quindi escluso gli stessi dal diritto alle prestazioni economiche relative ad eventi di maternità, congedo parentale, assegno al nucleo familiare.

L’attività svolta a titolo di lavoro autonomo occasionale non risulta utile né per il diritto né per la misura alle prestazioni di sostegno al reddito a seguito di  disoccupazione. Da ciò si evince inoltre che le prestazioni occasionali non sono riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, divenendo pertanto escluse dall’applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni.

Infine, in merito alla possibile perdita dello stato di disoccupazione  in caso di percezione di tale tipologia di reddito da parte di soggetti beneficiari degli istituti di sostegno al reddito, la normativa a tutt’oggi risulta estremamente lacunosa. Si evidenzia tuttavia che la recente circolare Inps 142/2012 conferma il mantenimento della neo introdotta indennità Aspi nel caso in cui dalla prestazione di lavoro autonomo derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (redditi di lavoro autonomo non superiori a 4.800,00  euro annui).

Infine, i prestatori d’opera occasionale non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65.

Francesco Geria – Consulente del lavoro