Trasferimento d’azienda rapido con cessione o conferimento

La principale differenza tra cessione e conferimento d’azienda è rappresentata dal corrispettivo, costituito nel primo caso da valori numerari quali crediti o denaro, salvo altre utilità in permuta, nel secondo dalle quote o azioni della conferitaria, di nuova emissione o da annullare se già detenuta una partecipazione nella conferente. Da queste specificità si possono delineare le fisionomie dei due istituti.

Nella cessione il venditore dismette il complesso aziendale, convertendo di norma un impiego produttivo in liquidità; al contrario l’acquirente investe tipicamente una somma in un asset complesso.

Nel conferimento, viceversa, non si assiste ad alcun disinvestimento dello scorporante, che consegue in sostituzione dell’azienda apportata i titoli emessi dal conferitario, in assenza come precisato di pacchetto partecipativo preesistente.

In tali casi l’avente causa, necessariamente un soggetto societario, registra un incremento dei mezzi propri al servizio dell’azienda ricevuta.

Ciò determina il diluirsi delle partecipazioni di eventuali soci preesistenti, riferite peraltro ad un valore economico presumibilmente maggiore, che rappresentano quindi il sostanziale centro in contrapposizione d’interessi con la scorporante.

Risulta pertanto evidente che solo nel conferimento si instaura un legame tra i due soggetti artefici dell’operazione, che travalica il compendio ricevuto.

Infatti alla conferente è consentito di partecipare ai risultati economici positivi o negativi della conferitaria, oltre che ad eventuali restituzioni di mezzi propri, e di intervenire di regola nella gestione attraverso l’esercizio dei diritti amministrativi (voto, impugnazioni di decisioni o delibere, ecc.).

Invero i titoli ricevuti a seguito dell’apporto, soprattutto in new.co., vengono sovente girati a terzi, conseguendo lo stesso assetto patrimoniale realizzato con la cessione.

Tale soluzione può consentire, fra l’altro, di monetizzare l’investimento, di isolare rami d’azienda dalle residue divisioni della conferente e dai relativi debiti (articolo 2560 del codice civile), di eludere cause di prelazione sui singoli beni del complesso trasferito, di fruire del più vantaggioso trattamento fiscale ai fini delle imposte di trasferimento ed, in alcuni casi, di quelle dirette.

D’altro canto il soggetto che acquisisce l’impresa inaugura o rinsalda una partnership finanziaria, e non di rado anche manageriale, quale fonte futura di sostegno patrimoniale da interpellare, visto l’avvenuto coinvolgimento nella propria economia.

Sotto il profilo contabile, l’azienda ricevuta dal cessionario o dal conferitario viene iscritta in continuità di saldi, come da prassi ufficiale OIC prevista per gli istituti similari della fusione e scissione avvalorata dal regime di favore contemplato dall’articolo 176 del Testo Unico Imposte sui Redditi.

Viceversa il corrispettivo, in denaro per la cessione e in titoli per il conferimento, viene ovviamente ragguagliato al valore economico dell’impresa trasferita, spesso superiore, con ciò disvelando le sottovalutazioni o sopravvalutazioni contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi nel bilancio del cedente o conferente.

Pertanto le fattispecie in esame trovano applicazione anche ai fini dell’emersione delle cosiddette “riserve occulte”, a tutto vantaggio delle situazioni patrimoniali post operazione rivolte all’attenzione dei vari stakeholders.

La cessione e il conferimento d’azienda rappresentano anche modalità di circolazione rapida di un’unità aziendale, al cospetto degli altri istituti di cessazione paragonabili quali fusioni e scissioni.

L’unico adempimento previsto dalla normativa è quello della perizia di stima ex articoli 2343 e 2465 del codice civile, rispettivamente per i conferimenti in società per azioni e in società a responsabilità limitata, posta a presidio dell’integrità del patrimonio della conferente, che in tali forme giuridiche costituisce l’esclusiva garanzia tipica per i terzi.

Peraltro, anche nel caso della cessione è difficile immaginare l’assenza di un’attività di stima peritale, commissionata da ciascuna parte o, in accordo, ad un singolo professionista.

Prassi diffusa è anche l’esecuzione di una due diligence del potenziale cessionario (non riconducibile al soggetto economico del cedente) sulla situazione contabile dell’azienda trattata, o in vista di conferimenti in società con significative partecipazioni di terzi.

Carlo Bacchetta – Studio Palmeri Commercialisti Associati

Alessandro Tentoni – Studio Palmeri Commercialisti Associati