730 precompilato: come cambia il ruolo del CAF e del professionista

Con l’approssimarsi del nuovo anno fiscale, prende lentamente forma il nuovo modello 730, ricco di novità e trasformazioni, che sta definendo anche il nuovo ruolo dei CAF e dei professionisti che prestano assistenza fiscale ai contribuenti. Al contrario di quanto possa sembrare da una prima e superficiale analisi, il ruolo degli attori dell’assistenza fiscale sarà ancora più importante e decisivo.

La stessa Agenzia delle Entrate ammette come il 730 precompilato, anche a regime, non potrà mai essere totalmente pre-compilato e orfano di eventuali modifiche, in quanto i dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria non saranno in grado di tenere conto di tutte le condizioni soggettive di ogni contribuente; pertanto il ruolo degli attori dell’assistenza fiscale non andrà ad estinguersi, anzi. Ad avvalorare questa tesi contribuisce innanzitutto la decisione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di sopprimere i compensi riconosciuti ai sostituti d’imposta per la trasmissione dei modelli 730: ciò ovviamente crea nuove opportunità per i professionisti che offrono le loro prestazioni a sostituti d’imposta; questi ultimi, infatti, a partire dalla prossima campagna fiscale, non percependo più il compenso per l’assistenza fiscale, potranno delegare tale attività ai professionisti.

Infatti, secondo il nuovo punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, il ruolo dei sostituti d’imposta nell’assistenza fiscale viene “parificato” a quello del contribuente. Ad evidenziare questo aspetto, c’è la nuova formula di presentazione della nuova dichiarazione 730, che prevede tre modalità:

  1. Modello 730 precompilato che viene accettato, quindi non modificato dal punto di vista reddituale o dell’imposta dovuta, dal contribuente o dal sostituto d’imposta, e trasmesso all’Agenzia delle Entrate: in questo caso il 730 sarà esonerato sia dai controlli formali sulla dichiarazione precompilata (fatto salvo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni) che dai controlli preventivi sui crediti oltre i 4.000 euro.
  2. Modello 730 precompilato che viene modificato dal contribuente o dal sostituto d’imposta, con una variazione del reddito o dell’imposta, e trasmesso all’Agenzia delle Entrate: in questo caso la dichiarazione sarà esonerata solamente dai controlli preventivi sui crediti oltre i 4.000 euro.
  3. Modello 730 trasmesso dal CAF o dal professionista abilitato all’Agenzia delle Entrate, anche senza modifiche rispetto al modello precompilato: in questo caso la dichiarazione potrà essere sottoposta a controllo formale anche dei dati pre-forniti dall’Agenzia delle Entrate e, in caso di apposizione infedele del visto di conformità, il CAF o il professionista abilitato sarà tenuto al pagamento di un importo corrispondente all’imposta dovuta dal contribuente, delle relative sanzioni e interessi, salvo l’invio di un 730 rettificativo entro il 10 novembre (in questo caso sarà dovuta solamente la sanzione, ridotta ad 1/8).

Il visto di conformità apposto da CAF o professionisti abilitati assume quindi un peso decisamente più rilevate rispetto a quello fino ad oggi conosciuto, con una maggiore responsabilità da parte dei protagonisti dell’assistenza fiscale. L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del Ministero Economia e Finanze entro il 30 novembre, rimodulerà i compensi per l’assistenza fiscale a fronte di questo incremento delle responsabilità.

Per la dichiarazione 730/2015, considerato che, per ammissione della stessa Agenzia delle Entrate, oltre l’80% delle dichiarazioni precompilate necessiteranno di essere modificate, il ruolo di CAF e professionisti che prestano assistenza fiscale sarà quindi più importante che mai.

Alex Naro – Centro Studi CGN