I primi giorni di dicembre l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilasciato la bozza del modello C.U. (Certificazione Unica), ha pubblicato anche la bozza del modello 730/2015 insieme alle relative istruzioni. Fin da un primo colpo d’occhio, si possono notare immediatamente i primi “effetti” del modello precomiplato.
Il primo di questi è sicuramente la scomparsa, nel “frontespizio” della dichiarazione, del dato relativo allo stato civile del contribuente, che va indicato solamente nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto minore o tutelato: tale semplificazione è legata, così come molte altre, alla predisposizione dei modelli precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate, poiché tale dato non è tra quelli a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
Sempre in questo quadro c’è la novità del domicilio fiscale: in vista del modello precompilato, la compilazione è stata semplificata lasciando solo il dato relativo all’addizionale comunale al 1/1/2014 e al 1/1/2015, mentre nei precedenti modelli andava indicato il dato del domicilio fiscale al 31/12 dell’anno d’imposta. L’accorpamento dell’acconto e del saldo dell’addizionale comunale semplificherà non poco la pre-compilazione del modello rispetto all’operatività fin qui adottata.
Tra le altre novità, dettate dalla stessa esigenza, notiamo nel “quadro dei familiari a carico” la scomparsa del dato relativo ai figli residenti all’estero sprovvisti di codice fiscale, che andavano indicati nel modello senza il codice fiscale e il cui numero veniva indicato in un apposito campo. Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate non può disporre dei dati di soggetti non iscritti in anagrafe tributaria, pertanto, sempre per l’esigenza di fornire il modello precompilato ai contribuenti, ora è possibile indicare i figli a carico solamente se sono in possesso del codice fiscale italiano; tale cambiamento non ha modificato solamente la modalità di compilazione ma ha aggiunto, non si sa quanto volontariamente, un requisito alla detrazione stessa. Pertanto, tutti i soggetti che hanno un figlio all’estero fiscalmente a carico, sprovvisto di codice fiscale, non potranno più indicarlo tra i familiari a carico e, di conseguenza, non beneficeranno più delle relative detrazioni, delle quali fino allo scorso anno invece hanno beneficiato.
Anche nel “quadro dei fabbricati” è scomparso il dato relativo all’IMU dovuta, che, come gli altri, non è un valore accessibile all’Amministrazione Finanziaria (non lo è nemmeno per la quasi totalità dei Comuni) e soprattutto non ha alcuna influenza sui calcoli del rediti dei fabbricati.
Tra le novità un po’ più sostanziali troviamo: nel “quadro dei redditi da lavoro dipendente e assimilati” il dato relativo al bonus IRPEF; tra gli oneri deducibili troviamo invece la nuova deduzione per le spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di immobili da destinare alla locazione (rigo E32), la detrazione forfettaria per i giovani coltivatori (rigo E82) e il credito d’imposta per il così detto “Art bonus” (rigo G9).
Si può facilmente notare come la maggior parte delle novità sia dettata più da esigenze tecniche che normative; addirittura alcune modifiche normative, come quella delle succitate addizionali comunali, sono finalizzate esclusivamente a semplificare l’operatività tecnica di pre-compilazione. È interessante notare che la stessa Agenzia delle Entrate, che da quest’anno compilerà le dichiarazioni, ha deciso di semplificare il modello di compilazione che, da un lato, gioverà a tutti gli addetti ai lavori, ma, dall’altro, metterà in risalto tutte le ambiguità di compilazione del modello 730.
Le semplificazioni del modello, però, non saranno sufficienti a spianare la strada alla dichiarazione precompilata. Da informazioni ufficiose trapelate dall’Agenzia delle Entrate, infatti, sono emerse ulteriori difficoltà tecniche che non consentiranno all’Amministrazione Finanziaria di soddisfare completamente le ambiziose aspettative del modello 730 precompilato: la più importante tra queste sarà l’impossibilità, almeno per quest’anno, di modificare una dichiarazione precompilata in una dichiarazione congiunta. Si tratta di un limite non da poco, in quanto queste dichiarazioni sono circa il 20-25% del totale, e i contribuenti che vorranno sfruttare l’opportunità di presentare la dichiarazione in forma congiunta saranno obbligati a ricorrere all’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato.
La stessa Agenzia delle Entrate ha inoltre dichiarato che non riuscirà a pre-fornire i dati relativi ai canoni di locazione necessari per beneficiare della detrazione che spetta agli affittuari, così come i dati recepiti da banche, assicurazioni ed enti previdenziali che, se non congruenti con quelli in possesso dell’Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dell’anno d’imposta precedente, non saranno pre-forniti. Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione precompilata, accettata o modificata dal contribuente, presenti errori od omissioni, non può essere integrata o rettificata dallo stesso contribuente, ma necessita dell’assistenza fiscale di un CAF o un professionista abilitato, che è l’unico soggetto autorizzato a trasmettere in Agenzia delle Entrate un modello 730 integrativo o rettificativo.
Dopo l’entusiasmo iniziale, dunque, il 730 precompilato inizia a perdere certezze e a scontrarsi con la complessa realtà dei fatti.
Alex Naro – Centro Studi CGN