Abrogata la comunicazione della detrazione 65% per i lavori a cavallo d’anno

Per quanti ancora non lo sapessero, è stata abrogata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, ammessi alla detrazione del 65%, che proseguono per più periodi di imposta.

La novità è contenuta nel decreto legislativo “semplificazioni fiscali” approvato lo scorso 30 ottobre 2014 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega fiscale di cui alla Legge n. 23 dell’11 marzo 2014.

Ricordiamo infatti che, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55-65% per le spese sostenute dal 2009 in poi, l’articolo 29, comma 6 del D.L. n. 185/2008 ha previsto l’obbligo di inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Lo scopo della comunicazione è quello di rendere noto all’Amministrazione Finanziaria l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta, per consentire il monitoraggio dell’onere a carico dell’erario, derivante dalla detrazione del 65%, e avere certezza delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

In particolare, la comunicazione della detrazione del 65% all’Agenzia delle Entrate deve essere presentata in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Nel caso in cui i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta o se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese o se le spese sono state sostenute nel periodo d’imposta di conclusione dei lavori, la comunicazione non deve essere inviata.

La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita applicazione scaricabile dal sito internet della stessa Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione) o la sua omissione comportano solamente l’applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi del comma 1, dell’articolo 11 del D.Lgs n. 471/1997. L’omessa o tardiva comunicazione in esame non comporta per il contribuente la decadenza del beneficio fiscale.

Con l’approvazione del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, già a partire dalla comunicazione in scadenza per il prossimo anno, non è più previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione Irpef del 65%, relativamente ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta.

Si tratta di un’importante novità per tutti quei soggetti che hanno deciso di avvalersi dell’ecobonus 65% sulle ristrutturazioni del proprio edificio che prevedono l’incremento dell’efficienza e del risparmio energetico.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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