L’impresa artigiana è disciplinata esclusivamente da leggi speciali e si caratterizza per alcuni requisiti stabiliti dalla Legge 443 del 1985. Vediamo quali sono.
L’articolo 2 della sopracitata Legge cita: “l’imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo”.
L’articolo 3 invece prevede che siano le Camere di commercio a tenere l’Albo delle imprese artigiane.
È impresa artigiana quella che esercita attività di produzione di beni e prestazione di servizi, mentre sono escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana.
L’attività deve essere condotta e organizzata dal titolare, il quale deve partecipare prevalentemente anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa. Egli può avvalersi di collaboratori quali il coniuge o familiari entro il 3° grado.
Non possono iscriversi all’Albo delle imprese artigiane le S.p.A. e le S.a.p.a., mentre sono ammesse le cooperative.
L’articolo 4 invece stabilisce il numero massimo di addetti nell’impresa artigiana:
- impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti (apprendisti compresi massimo 9);
- impresa che lavora in serie: 9 dipendenti (apprendisti compresi massimo 5);
- lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti (apprendisti compresi massimo 16);
- autotrasportatori: 8 dipendenti;
- imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti (apprendisti compresi massimo 5).
È utile ricordare che l’iscrizione al Registro imprese del titolare, dei soci partecipanti e dei collaboratori familiari viene trasmessa agli elenchi previdenziali e assistenziali dell’INPS.
In caso di incertezza sulla natura artigiana dell’attività o sul possesso dei requisiti, l’interessato può, prima di presentare la domanda, richiedere il parere alla competente Commissione Provinciale dell’Artigianato, con sede nella Camera di commercio.
Le Regioni Toscana (con l’emanazione del regolamento attuativo della Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 55/R del 7 ottobre 2009, entrato in vigore il 29 ottobre 2009), Lombardia, (Legge regionale 18 aprile 2012, n.7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, art.55), Emilia Romagna (con Legge regionale 09.02.2010, n. 1.) e Piemonte (Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. Modifiche della Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1) hanno soppresso le Commissioni Provinciali per l’Artigianato (C.P.A.) e l’Albo delle imprese artigiane e le relative funzioni saranno svolte dalle rispettive Camere di Commercio.
L’art. 5 della Legge 443/1985, infine, istituisce un Albo delle imprese artigiane al quale devono iscriversi le imprese che intendono godere delle agevolazioni previste dalle regioni.
L’iscrizione all’Albo, previa verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana dell’attività, non conferisce però all’iscritto l’esenzione dal fallimento. Pertanto, sarà compito del tribunale accertare, di volta in volta, se l’artigiano è o non è piccolo imprenditore agli effetti della legge fallimentare. Al riguardo la giurisprudenza sembra orientata a valutare la natura dell’attività in base al ruolo dell’imprenditore nel processo produttivo, facendo ricorso al criterio previsto dall’art. 2083 cod. civ.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN