L’inventario delle merci consiste nella rilevazione fisica delle quantità dei beni destinati alla produzione o alla vendita esistenti in azienda, utile anche per l’eventuale successivo riscontro con le risultanze delle scritture di magazzino. Quali sono i beni da considerare e quali sono le norme civilistiche e fiscali di riferimento?
I beni da considerare per l’inventario di fine anno sono:
- le materie prime, sussidiarie e di consumo (incluse nel prodotto);
- i prodotti in corso di lavorazione;
- i semilavorati;
- i prodotti finiti;
- le merci destinate alla rivendita;
- i prodotti presenti in tutti i locali aziendali, anche se in attesa di ricevere la fattura;
- i prodotti di proprietà aziendale anche se si trovano presso terzi (per es. in conto visione oppure in conto lavorazione);
- i prodotti viaggianti ma già acquistati e quindi di proprietà.
Disciplina civilistica
La redazione dell’inventario è contemplata dall’art. 2217 c.c., che prevede l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonchè delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, l’art. 2426 del codice civile:
- al comma 9, prevede che le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione calcolato tenendo conto dei costi accessori direttamente afferenti, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
- al comma 10, prevede che il costo dei beni fungibili può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli FIFO “primo entrato, primo uscito” o LIFO “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa dei bilanci delle società di capitali oppure nel libro inventari negli altri casi;
- al comma 12, prevede che le materie prime, sussidiarie e di consumo di scarsa importanza in rapporto all’attivo del bilancio, possono essere iscritte ad un valore costante qualora siano continuamente rinnovate e non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità,valore e composizione.
Disciplina fiscale
L’inventario è previsto nell’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce che esso, oltre agli elementi prescritti dal codice civile, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Nel caso in cui dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione (nel caso di diversi luoghi), devono essere tenute a disposizione dei verificatori le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario.
Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa.
Per i criteri di valutazione, la norma fiscale di riferimento è l’art.92 del TUIR che dispone che le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per il valore che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato:
- nel primo esercizio, attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate come sopra, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente;
- dall’applicazione del metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello dell’ultimo periodo di cui sopra.
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato con i metodi di cui sopra, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale.
Tale minor valore attribuito alle rimanenze vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
Per i rari casi in cui gli esercenti attività di commercio al minuto valutino le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa.
Concludendo, basta integrare i dettati civilistici con quelli fiscali e l’inventario è fatto!
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo