In quali casi è consentita la facoltà di recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato? E con quali conseguenze per lavoratore e datore di lavoro?
In materia di cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 2118 c.c. prevede che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. […]”. All’art. successivo (2119), è stabilito che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. […]” (giusta causa).
Da quanto sopra esposto emerge una peculiarità per la cessazione del rapporto di lavoro a termine rispetto al contratto a tempo indeterminato.
Nel contratto a termine, infatti, di norma il rapporto di lavoro cessa automaticamente per la scadenza del termine apposto al contratto medesimo (salvo proroga o prosecuzione di fatto dello stesso), in quanto non operano per lo stesso le ipotesi di obbligo di preavviso a carico della parte recedente.
Tuttavia, è possibile che le parti recedano anticipatamente prima della scadenza del termine, nei seguenti casi: recesso motivato da giusta causa e risoluzione consensuale.
Nel caso di dimissioni presentate dal lavoratore, le stesse possono essere rassegnate solo in presenza di una giusta causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Al lavoratore spetteranno le retribuzioni previste fino alla scadenza del contratto, oltre al riconoscimento del risarcimento degli eventuali danni subiti per la condotta del datore di lavoro. Non è invece dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso. In caso di dimissioni senza giusta causa, sarà il datore di lavoro ad avere diritto al risarcimento del danno, configurandosi, in questo caso, inadempimento contrattuale.
Nel caso di recesso esercitato dal datore di lavoro, quest’ultimo può recedere prima della scadenza del termine solo in presenza di giusta causa o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In caso di recesso illegittimo esercitato dal datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto originariamente prevista. Ciò in quanto non è consentita l’intimazione del licenziamento ante tempus nei contratti a tempo determinato, per giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN