È in vigore dal 1° gennaio 2013 il ticket sul licenziamento introdotto dalla riforma del lavoro dell’ex ministro Fornero, la legge n. 92 del 2012. Ecco di cosa si tratta, chi lo deve pagare e a quanto ammonta.
Ticket (tassa) licenziamento in vigore dal 1° gennaio 2013
Destinato a finanziare le nuove indennità di disoccupazione, ASPI e mini ASPI, il ticket o tassa sul licenziamento è un contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012 stabilisce che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 (il contributo addizionale dell’1,40% dovuto dal 1° gennaio 2013 per i contratti a tempo determinato)”.
Ticket licenziamento: quando si applica
Il ticket si applica quindi in tutti i casi di licenziamento di dipendenti a tempo indeterminato intervenuti dal 1° gennaio 2013 per motivi che darebbero diritto all’ASPI, indipendentemente dal requisito contributivo. La tassa comunque va pagata anche nel caso in cui un lavoratore licenziato, per qualsiasi motivo, pur avendo maturato il diritto all’ASPI non la percepisca.
Si ricorda che l’indennità ASPI è riconosciuta in caso di risoluzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovute a:
- licenziamento individuale;
- dimissioni per giusta causa (dovute al mancato pagamento della retribuzione, molestie sul posto di lavoro, mobbing, variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell’azienda);
- licenziamento dell’apprendista alla fine del periodo di formazione anche per qualsiasi causa diversa dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore;
- dimissioni della lavoratrice madre nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- risoluzione del rapporto di lavoro derivante da trasferimento del lavoratore oltre i 50 Km dalla residenza del lavoratore;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito alla procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.
Esenzione pagamento ticket licenziamento
Il ticket sul licenziamento non va pagato nei seguenti casi:
- decesso del lavoratore;
- dimissioni del lavoratore senza giusta causa o fuori dal periodo tutelato di maternità;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Solo per gli anni 2013/2015 il ticket non è dovuto in caso di:
- cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali e quelle relative a riduzioni di personale dirigente concluse con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (esclusione del pagamento del ticket per il periodo 2013-2015);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nelle costruzioni edili, per completamento dei lavori e chiusura del cantiere;
- licenziamenti in conseguenza di cambi di appalto, ai quali sono seguite assunzioni presso altre aziende.
Fino al 31 dicembre 2016 sono esenti dal pagamento della tassa le imprese tenute al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, legge n. 223/91.
Importo ticket 2014
Dal 1 gennaio 2014, l’importo del ticket è pari ad euro 40,80 mensili, quindi 489,61 annui con riferimento a 12 mesi di anzianità di servizio e fino ad un massimo di euro 1.468,83 per anzianità pari o superiori a 36 mesi.
Calcolo anzianità aziendale
Nel calcolo dell’anzianità di servizio aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro, anche con contratto diverso da quello a tempo indeterminato. Non si tiene conto dei periodi di aspettativa non retribuita o di congedo straordinario per l’assistenza del coniuge convivente, o in mancanza di genitori, figli, fratelli di soggetto con handicap grave. Per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono compresi anche i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è restituito il contributo addizionale dell’1,40% dovuto dal 1° gennaio 2013 per i contratti a tempo determinato.
Alessandra Caparello