Tracciabilità anche per le associazioni senza fini di lucro

Anche le associazioni non profit e le pro-loco destinatarie del regime previsto dalla Legge n. 398/1991 hanno l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo superiore a euro 516,46.

A chiarirlo è la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, che interviene per fare chiarezza in merito all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 516,45 euro in capo ai soggetti che beneficiano del regime di favore previsto dalla legge n. 398 del 1991.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in seguito ad un quesito posto da un contribuente in ordine all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti di importo superiore a euro 516,46 a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Secondo le osservazioni dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti e associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

In attuazione del citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, il decreto del Ministero delle Finanze n. 473 del 26 novembre 1999 ha individuato le modalità di effettuazione dei versamenti eseguiti dagli enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, stabilendo che tali versamenti possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat.

La circolare n. 43/E dell’8 marzo 2000 ha inoltre chiarito che i predetti versamenti e pagamenti possono essere operati anche attraverso altri sistemi (quali ad esempio assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario) che consentano lo svolgimento concreto di efficaci e adeguati controlli.

L’applicazione della norma deve intendersi estesa anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco e non solo ai soggetti richiamati dal citato articolo 25 comma 5 della legge n. 133 del 1999 e a quelle cui siano state espressamente estese le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, associazioni banditistiche e cori amatoriali, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro).

La risoluzione precisa inoltre che, qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale della legge n. 398/1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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