Come noto, è stata abrogata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più periodi di imposta. Riepiloghiamo gli ultimi chiarimenti delle Entrate in merito alla questione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal “decreto semplificazioni”( DLgs. 175/2014).
Si ricorda che tale decreto, tra le altre cose, aveva semplificato gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES del 65% sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abrogando l’art.29, co. 6 del D.L. n. 185/2008 che stabiliva l’obbligo di invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per fruire dell’agevolazione, relativamente ai lavori che proseguivano oltre il periodo d’imposta.
Tale comunicazione doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese erano state sostenute, in via esclusivamente telematica.
La Circolare n. 31 specifica che la soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda:
- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.
Con riferimento ai casi di omesso o irregolare assolvimento dell’adempimento, la Circolare n. 21/2010 dell’Agenzia delle Entrate aveva precisato che tali inadempimenti non avrebbero portato alla decadenza dal beneficio, ma alla sola applicazione della sanzione in misura fissa (da 258,00 a 2.065,00 euro) prevista dall’art. 11 co. 1 del D.Lgs. 471/97. A tal proposito, la Circolare n. 31/2014 precisa che, in applicazione del principio del “favor rei”, devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata Circolare n. 21/2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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