Variano in aumento le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS (ex L. 8.8.95 n. 335/1995. Si tratta di novità che riguardano tutti gli iscritti alla suddetta Gestione, con particolare riguardo agli iscritti anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione nonché agli iscritti alla sola Gestione separata tra cui i c.d. professionisti “senza Cassa” e i soggetti non titolari di pensione.
Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali);
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
- lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione in esame, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, nel caso esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi oppure, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professioni prive di Cassa di previdenza di categoria).
A seconda della contribuzione dovuta è possibile la seguente ulteriore distinzione:
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
- soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali ob-bligatorie, né pensionati.
Ecco la tabella con le nuove aliquote applicabili a partire dal 2015 agli iscritti alla Gestione Separata presso l’INPS fino al previsto massimale della base imponibile.
È possibile formulare le seguenti considerazioni:
- per tutti i soggetti iscritti ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria e pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 22% al 23,50%;
- per tutti i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione l’aliquota contributiva è pari al 30%;
- viene meno la distinzione tra:
- soggetti non titolari di partita IVA (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio) ai quali si applicava l’aliquota del 28%;
- soggetti titolari di partiva IVA (lavoratori autonomi senza cassa) ai quali si applicava l’aliquota del 27%;
- esclusivamente alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati resta l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale nella misura dello 0,72% finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).
Restano confermate le regole relative alla ripartizione dell’onere contributivo tra committente e lavoratore secondo il seguente prospetto.
Per i liberi professionisti “senza Cassa”, è confermata la facoltà di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi da esercitare nei confronti del committente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN