Diritto Camerale 2015: il Ministero definisce gli importi

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 227775 del 29 dicembre 2014, ha dato  importanti indicazioni in merito alle misure del diritto camerale dovute per il 2015.

Il diritto camerale è un tributo annuale che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono pagare alla Camera del Commercio, per il solo fatto di essere iscritte al Registro delle Imprese e nel REA.

L’art. 28, co. 1 del D.L. n. 90/2014 (convertito in Legge n. 114/2014) era intervenuto disponendo la riduzione di tale importo annuale e rimandando ad un apposito decreto la determinazione ufficiale dei diritti dovuti per il 2015, ridotti del 35% rispetto a quelli previsti dal DM 21 aprile 2011.

Nelle more del perfezionamento del predetto decreto, la Circolare del Ministero ha comunicato che per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

  • 130 euro (unità locale 26 euro) per le società semplici non agricole;
  • 65 euro (unità locale 13 euro) per le società semplici agricole;
  • 130 euro (unità locale 26 euro) per le società tra avvocati ex DLgs. 96/2001;
  • 57,20 euro (unità locale 11,44 euro) per le imprese individuali.

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro pagheranno invece nelle seguenti misure:

  • 130 euro (unità locale 26 euro) per le imprese individuali;
  • importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2014 (da un minimo di 130 euro ad un massimo di 26.000 euro) per tutte le altre imprese.

I soggetti iscritti al REA corrisponderanno un importo annuale nella misura fissa pari a 19,50 euro e le imprese con sede principale all’estero verseranno, per ciascuna unità locale/sede secondaria, 71,50 euro.

La Circolare ricorda che ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro, tenendo conto del criterio richiamato nella nota del MISE n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale per eccesso (se la frazione decimale é uguale o superiore a 50 centesimi), e per difetto (negli altri casi). Ad esempio, se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove é ubicata la sede legale e l’impresa non ha unità locali, le imprese individuali pagheranno tramite F24 l’importo complessivo di 57,00 euro.

Infine, con riferimento alla possibilità data alle Camere di Commercio di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, la Circolare fa un esplicito invito ad un uso di tale possibilità estremamente limitato e rigoroso. Tuttavia non é da escludere che si verifichi un generale ricorso delle diverse Camere di Commercio all’aumento del contributo richiesto al fine di recuperare la riduzione di gettito del 35% imposto dalle nuove norme.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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