Il nomadismo delle sanzioni nel 730 precompilato

Cambiano le regole in tema di responsabilità per i soggetti che rilasciano il visto di conformità sul modello 730 in caso di mancata accettazione integrale della dichiarazione precompilata da parte del contribuente. Si tratta di un intervento che rivoluziona il sistema sanzionatorio spostando la responsabilità delle imposte inerenti la dichiarazione dal contribuente al soggetto che appone il visto di conformità con l’aggiunta di sanzioni pari al 30% e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale (ex art. 36-ter DPR 600/1973).

In attesa dell’annunciata circolare, l’analisi degli artt. 5 e 6 del decreto sulle semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) conduce alle seguenti situazioni:

1. Dichiarazione inviata dal contribuente o tramite sostituto. La presentazione del modello 730 a cura del contribuente (o tramite sostituto) si trascina la relativa responsabilità (che rimane in capo al contribuente) in ragione delle ulteriori seguenti fattispecie.

  • Accettazione integrale del modello precompilato. È il caso del contribuente che si accredita sul sito dell’Agenzia delle Entrate e provvede in completa autonomia, oppure avvalendosi del proprio sostituto d’imposta, a presentare la dichiarazione. In entrambi i casi la dichiarazione inviata non sarà soggetta al controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando la possibilità da parte del fisco di verificare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni dal reddito nonché ad agevolazioni. Per esempio: il fisco non procederà a controllare la corrispondenza formale delle ritenute in acconto riportate in dichiarazione rispetto a quanto indicato nel modello CUD, ma conserverà la possibilità di contestare la detrazione sugli interessi passivi sul mutuo sull’abitazione principale laddove dovessero non risultare sussistenti le condizioni previste. La fattispecie in commento consente al contribuente di ottenere l’immediata erogazione di quanto spettante in busta paga anche nell’ipotesi di superamento della soglia di € 4.000,00 (in presenza di carichi di famiglia o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente).
  • Modifiche al modello precompilato. La variazione dei dati della dichiarazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate comporta l’applicazione del regime ordinario dei controlli con riferimento sia ai dati precompilati che a quelli modificati o integrati. La responsabilità rimane in capo al contribuente anche nel caso in cui si avvalga del proprio sostituto d’imposta per l’assistenza fiscale. 

2. Dichiarazione inviata dal CAF o professionista. La presentazione della dichiarazione con o senza modifiche da parte del CAF o professionista comporta il controllo formale della dichiarazione con spostamento della relativa responsabilità che passa in capo al CAF/professionista. Nel caso in cui il controllo formale dovesse evidenziare errori nell’apposizione del visto di conformità la sanzione prevista sarà pari alla maggiore imposta accertata unitamente alle sanzioni in misura pari al 30% e agli interessi.

La vera novità della rivoluzione introdotta dal decreto sulle semplificazioni è rappresentata dal nuovo regime sanzionatorio in capo al CAF/professionisti in caso di rilascio di un visto di conformità infedele. In breve:

  • il CAF/professionista risponde per maggiori imposte, sanzioni del 30% e interessi, con espresso riferimento all’art. 36 ter DPR 600/1973 (non viene richiamato l’art. 36-bis sul controllo della liquidazione delle imposte);
  • il contribuente viene esonerato dal pagamento all’erario delle somme che gli sarebbero state richieste a seguito del controllo formale della dichiarazione sui dati oggetto di conformità;
  • stante la natura “civilistica” della sanzione (perché riferita al rapporto contribuente-intermediario) comminata al CAF/professionista, a quest’ultimo non viene consentito di recuperare neanche la maggiore imposta restando così inciso in pieno dal tributo “per conto” del contribuente;
  • le somme dovute (imposte, sanzioni e interessi) dovranno essere versate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche se sfugge la tipologia dell’atto che l’ente predisporrà per il recupero delle somme, mentre dovrebbe essere consentita la riduzione della parte delle sanzioni di 2/3. È chiaro solo che tale atto costituirà titolo per la riscossione e potrà essere impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria.

Dal confronto tra la vecchia e la nuova normativa emerge quanto segue:

  • la sanzione passa da una misura definita a somma fissa (da euro 258 a euro 2.582) a una a carattere variabile in ragione della maggiore imposta accertata oltre sanzioni e  interessi;
  • la variabilità della sanzione si specifica in ragione dell’aliquota marginale del contribuente, con la conseguenza di comminare sanzioni in misura differente per la medesima tipologia di errore. Per esempio. A fronte di un mancato riconoscimento di un onere deducibile dal reddito complessivo di euro 3.000 la sanzione sarà pari al 23% o al 43% a seconda dell’aliquota marginale di quel contribuente;
  • la contestazione della maggiore imposta dovuta effettuata direttamente all’intermediario assorbe la sanzione per l’infedele visto di conformità che non rappresenta più una violazione distinta ed autonoma (in precedenza a carico dell’intermediario) rispetto al pagamento della maggiore imposta dovuta (in precedenza a carico del contribuente).

La maggiore responsabilizzazione dei CAF/professionisti è giustificata nella relazione illustrativa in ragione del fatto che i contribuenti farebbero “affidamento circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione”. Si tratta di un passaggio che non giustifica in alcun modo il nomadismo del carico tributario dal contribuente al soggetto che appone il visto di conformità, con evidenti questioni di legittimità costituzionale in relazione alla capacità contributiva, posto che l’unica maniera da parte dell’intermediario di sfuggire alla responsabilità per debiti tributari altrui è quella di dimostrare la condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, fattispecie queste ultime tutt’altro che semplici da dimostrare in sede di giurisdizione ordinaria (in quanto legati al rapporto civilistico intermediario/contribuente).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN