Dal 1 gennaio 2015 la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento da parte degli esportatori abituali risulta radicalmente modificata. Ecco come.
L’art. 20 del D.Lgs. 175/2014 apporta notevoli modifiche relativamente alle modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento emesse dagli esportatori abituali.
Con Provvedimento dell’Agenzia stessa, il n. 159674/2014, è stato approvato il nuovo modello per la trasmissione delle dichiarazioni d’intento relative alle operazioni Iva non imponibili messe in atto dai contribuenti esportatori abituali.
La dichiarazione d’intento, fino al 31 dicembre dello scorso anno, doveva essere trasmessa all’Agenzia delle entrate dal cedente/prestatore entro il termine di effettuazione della prima liquidazione Iva periodica nella quale fossero confluite le operazioni senza applicazione dell’imposta e comunque entro il giorno 16 del mese successivo.
La nuova normativa prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i seguenti adempimenti:
- l’esportatore, prima dell’acquisto, trasmette all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica la dichiarazione d’intento; successivamente consegna al fornitore la dichiarazione e la relativa ricevuta di avvenuta presentazione, rilasciata dall’Agenzia;
- il fornitore verifica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione prima di effettuare la cessione. Il controllo può essere effettuato accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate, inserendo i rispettivi codici fiscali di cedente e cessionario e il numero fornito della ricevuta telematica;
- il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni ricevute nella dichiarazione Iva annuale;
- in capo all’esportatore permane l’obbligo della tenuta e dell’aggiornamento del registro (art.39 del DPR 633/72);
- nelle fatture emesse deve essere indicato il regime di non imponibilità.
Sanzioni
In caso di mancato adempimento da parte del fornitore di quanto previsto dalla normativa, è applicata la sanzione previgente prevista dall’art.7 c. 4-bis del D.Lgs. 471/1997 che va dal 100% al 200% dell’imposta.
Periodo transitorio
Per il periodo che intercorre dal 1 gennaio 2015 all’11 febbraio 2015 è possibile consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al cedente/prestatore secondo le vecchie modalità; il fornitore è esonerato, in tal caso, dalla verifica della presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate da parte del proprio cliente.
Per gli utenti Entratel e Fisconline sarà possibile, a breve, la verifica di tali dati direttamente nell’area del proprio cassetto fiscale.
In caso di presentazione della lettera d’intento in Dogana, entro 120 giorni dall’entrata in vigore (cioè entro il 30 aprile p.v.) sarà disponibile per l’Agenzia delle Dogane l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni d’intento.
Per le dichiarazioni già consegnate secondo le precedenti regole che esplicano effetti posti in essere successivamente al prossimo 11 febbraio, sussiste l’obbligo di applicazione della nuova disciplina.
Rita Martin – Centro Studi CGN