Con un unico articolo che si snoda in 735 commi, la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190) contiene una serie di disposizioni normative e di misure di sicuro impatto per i contribuenti. Proprio il numero dei commi, senza una specifica titolazione, rende la legge ostica nella sua analisi e quindi, in questo articolo, cerchiamo di fare chiarezza e riepiloghiamo le principali novità in materia di IVA.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 629 prevede l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse charge” alle seguenti attività:
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Il “reverse charge” viene esteso alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati (codice ATECO 47.11.1), supermercati (codice ATECO 47.11.2) e discount alimentari (codice ATECO 47.11.3). In quest’ultima ipotesi l’entrata in vigore è sospesa ed è subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio Europeo.
Tali ulteriori fattispecie di applicazione del meccanismo di inversione contabile si aggiungono a quelle elencate nei commi quinto e sesto dell’articolo 17 e nel comma settimo dell’articolo 74 del Dpr n. 633/1972:
- cessioni di oro da investimento, cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza;
- prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori;
- cessioni di fabbricati, per le quali il cedente ha espresso in atto l’opzione per l’imponibilità IVA;
- cessioni di cellulari;
- cessioni di personal computer e loro componenti e accessori;
- cessioni di materiali e prodotti lapidei;
- cessioni di rottami.
Il meccanismo del “reverse charge” rappresenta una deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA in quanto l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione, mentre il cedente emette fattura senza applicazione dell’imposta, indicando sulla stessa che l’operazione è effettuata in base a “reverse charge”.
Parte dal 1° gennaio lo “split payment” (commi 629-633) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici (Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza), che non risultano debitori d’imposta.
Si tratta di una misura finalizzata a contrastare le frodi in materia di IVA e si concretizza in una “scissione” in due parti del debito verso la PA, in quanto quest’ultima provvedere a pagare il corrispettivo al netto dell’IVA e a versare la parte dell’IVA direttamente all’erario.
Restano escluse dall’applicazione le operazioni soggette al sistema del “reverse charge” e gli acquisti intracomunitari, relativamente ai quali l’ente pubblico assume la veste di debitore dell’IVA, nonché le operazioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposte sul reddito.
Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).
Posto che i contribuenti nei cui confronti si applica il meccanismo dello “split payment” si troveranno in una costante posizione creditoria, il nuovo istituto giuridico prevede che tali operazioni rientrino nel conteggio di quelle che rappresentano il presupposto per ottenere il rimborso, anche trimestrale, del credito basato sull’aliquota media. Si prevede inoltre, con lo stesso Dm che fisserà termini e modalità di versamento, una corsia preferenziale per quei rimborsi IVA limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette allo “split payment”.
La legge di stabilità (commi 718-719) ha previsto nei prossimi anni l’aumento delle aliquote IVA nelle seguenti misure:
- a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’aliquota ridotta del 10% aumenterà di due punti passando al 12% e a partire dal 1° gennaio 2017 raggiungerà il 13%;
- a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’aliquota ordinaria passerà al 24% e nel corso degli anni successivi aumenterà di un punto dal 2017 e di un altro mezzo punto a partire dal 1 gennaio 2018 collocandosi definitivamente al 25,5%.
È prevista comunque la clausola di salvaguardia, in base alla quale gli incrementi programmati potranno essere sostituiti, per intero o in parte, da altri provvedimenti normativi tali da garantire i medesimi effetti positivi sul bilancio dello Stato.
Alcuni beni e servizi godono di una riduzione/aumento dell’aliquota IVA, in particolare:
- per gli e-book e per tutte le pubblicazioni l’aliquota IVA passa al 4%; con una norma di carattere interpretativo (n. 18, tabella A, parte allegata al DPR 633/1972) al comma 667 viene specificato che sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica;
- l’aliquota da applicare alle cessioni dei pellet di legno è stata aumentata dal 10 al 22% (comma 711 modifica l n. 98) della tabella A, parte III);
- fino al 31/12/2015 sarà possibile godere dell’aliquota ridotta del 10% (anziché 22%) per la formula turistica c.d Marina resort (strutture ricettive all’aria aperta in unità da diporto ormeggiate in aree marine appositamente attrezzate).
Viene soppresso l’obbligo della comunicazione IVA e, a partire dal 2016 (anno d’imposta 2015), cambieranno modalità e termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale (comma 641). Il modello relativo all’imposta sul valore aggiunto non rappresenterà più un allegato della dichiarazione dei redditi ma dovrà essere presentato in forma autonoma. Anche la scadenza verrà anticipata dal 30 settembre all’ultimo giorno del mese di febbraio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN