Cambia il regime sulla responsabilità dei CAF e dei professionisti relativamente al visto di conformità infedele. Riepiloghiamo quindi quali sono le verifiche che è necessario fare prima del rilascio del visto di conformità, quali sono le sanzioni in cui possono incorrere CAF e professionisti e come evitarle.
Il tema del nuovo regime sulla responsabilità dei CAF e professionisti introdotto dal decreto sulle semplificazioni (art. 5 D.Lgs. 175/2014) gravita attorno al concetto di visto infedele in relazione al controllo dei dati documentali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) in sede di dichiarazione 730.
In base a quanto previsto dall’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997 tutti i modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti, inclusi i modelli 730 integrativi, sono obbligatoriamente provvisti di visto di conformità (ex all’art. 2, comma 1 del D.M. n. 164/1999) che implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione nonché alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute in acconto.
Più in dettaglio il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare dei redditi e delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione esibita;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all’anno oggetto di verifica;
- dell’ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 50%, 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
- dell’ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 55% e/o 65% sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- dei crediti d’imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita, non eccedenti le misure previste dalla legge;
- degli importi relativi ai versamenti in acconto e alle eccedenze da precedenti dichiarazioni dei redditi.
Il controllo deve essere effettuato sui documenti prodotti in originali o in fotocopia con l’obbligo, previsto dalla legge di Stabilità 2014 (L. n. 27.12.2013, n. 147), per CAF e professionisti, di conservare copia della documentazione esibita dai contribuenti per i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione.
L’istituto del visto si concretizza poi attraverso l’apposizione, sulla dichiarazione, della firma elettronica del Responsabile dell’assistenza fiscale.
Si segnala che l’attività di verifica di conformità dovrà essere effettuata anche sui dati originariamente forniti dalla stessa Agenzia con la dichiarazione precompilata.
L’errore nell’analisi dei documenti con visto di conformità porta pesanti sanzioni in capo a CAF/professionisti che possono essere evitate con l’invio di una dichiarazione correttiva entro il termine del 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa. Si tratta di una novità assoluta che consente la trasmissione di un modello 730 a favore dell’Erario e rappresenta una specie di ravvedimento operoso con variazione degli elementi indicati in dichiarazione entro un termine relativamente breve.
È il caso di distinguere due possibili scenari:
- la dichiarazione 730 correttiva a favore del Fisco viene inviata dal CAF/professionista su mandato specifico da parte del contribuente;
- la dichiarazione 730 correttiva a favore del Fisco viene inviata dal CAF/professionista in autonomia e senza alcun mandato da parte del cliente.
Nel secondo caso, al solo fine di evitare le sanzioni, al CAF/professionista è consentita, in autonomia rispetto al contribuente, la trasmissione di una dichiarazione in rettifica con la quale si procede a rimuovere l’errore riscontrato derivante da un documento con visto di conformità: per esempio il contribuente non intende rimediare all’errore di un CAF/professionista che si accorge di aver apposto un visto di conformità su un documento riportante oneri deducibili per contributi previdenziali pari a Euro 1.000 e di aver erroneamente indicato in dichiarazione Euro 10.000.
Affinché questa parte della norma sia operativa si attende un apposito Provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In questa situazione al CAF/professionista non può più essere contestata la sanzione per infedeltà nell’apposizione del visto di conformità e di conseguenza, nei riguardi dell’erario, il contribuente resta responsabile per maggiore imposta, sanzioni e interessi.
La dichiarazione correttiva entro il 10 novembre comporta quindi:
- la trasmigrazione delle maggiori imposte non versate, sanzioni e interessi dal CAF/professionista al contribuente;
- la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo pari a 3,75% nel caso di pagamento della maggiore imposta entro la data prevista.
Il “ritorno” delle maggiori imposte dal CAF/professionista al contribuente dovrebbe operare anche in caso di presentazione di un modello UNICO rettificativo entro il 30 settembre dell’anno successivo. È la logica conseguenza del fatto che le nuove norme confermano quanto già previsto in precedenza dallo stesso art. 39 del D.Lgs., che non prevede sanzioni in capo all’intermediario qualora non risultino somme dovute a seguito del controllo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN