A fine anno, in casi diversi dal pagamento in contanti regolarmente comprovato, la tassazione secondo il principio di cassa, può presentare problematiche per la corretta individuazione dell’anno fiscale. In quest’articolo, riepiloghiamo le istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate.
Come è noto, il regime fiscale della determinazione del reddito dei professionisti (anche riuniti in associazione) e in generale dei lavoratori autonomi è basato sul principio di cassa.
Esso prevede che saranno tassati i compensi percepiti, al netto delle spese pagate nel periodo d’imposta (ad eccezione di alcune spese elencate nell’art.54 del TUIR).
Pertanto nei giorni di fine anno – inizio del nuovo, diventa importante determinare l’anno fiscale al quale attribuire un incasso o una spesa.
Per alcuni casi, diversi dal pagamento in contanti comprovato dalla data di quietanza, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la con la Risoluzione n. 138/E del 29.5.2009 in risposta ad un interpello e con la Circolare n. 38/E del 23.6.2010 (p. 3.3).
Le ipotesi considerate sono le seguenti:
- assegni circolari / bancari / postali – I compensi pagati con queste modalità devono considerarsi percepiti all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente. Conseguentemente, non è determinante il giorno in cui l’assegno è versato in c/c, ovviamente anche se ciò dovesse verificarsi nell’anno successivo;
- bonifico bancario – I compensi pagati con questa modalità rilevano nella data in cui si riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta della cosiddetta “data disponibile”, cioè quella a partire dalla quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Pertanto, a tal fine, non rileva nè la data valuta (dalla quale decorrono gli interessi), nè il momento in cui è stato emesso l’ordine di bonifico, nè quello in cui la banca informa dell’avvenuto accredito.
Nei casi in cui i pagamenti avvengano a cavallo dell’anno, è facile che i momenti di disposizione e ricevimento di un bonifico ricadano in due periodi d’imposta diversi.
Infatti, per il committente che paga il compenso rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento (anche ai fini del successivo pagamento della ritenuta d’acconto IRPEF), mentre per il ricevente rileva il giorno in cui la somma è disponibile.
È bene sottolineare il chiarimento fornito nella predetta Circolare n. 38/E-2010 circa il comportamento che deve tenere il professionista in quest’ultimo caso.
È previsto, infatti, che il professionista scomputi la ritenuta subita, nel periodo d’imposta nel quale deve essere imputato l’incasso. Quindi la Circolare ammette che la somma corrisposta e la relativa ritenuta d’acconto dovranno essere indicate dal sostituto d’imposta, per esempio nella dichiarazione mod. 770 del periodo d’imposta X, mentre il professionista potrebbe trovarsi nella situazione di inserire le stesse somma e ritenuta nel quadro E dell’anno successivo X+1.
A parere di chi scrive il principio esposto per il bonifico bancario può valere anche per i pagamenti effettuati/ricevuti con carte di credito o di debito.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo