La Legge di Stabilità ha introdotto il meccanismo dello split payment con il quale il fisco vuole regolare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori, in materia di imposta sul valore aggiunto. In cosa consiste il meccanismo dello split payment? E quali sono le ripercussioni dello split payment sulle imprese che forniscono la Pubblica Amministrazione?
In base alla nuova norma, con lo split payment l’operazione di pagamento della Pubblica Amministrazione all’impresa fornitrice viene letteralmente “divisa in due”. In buona sostanza, la Pubblica Amministrazione versa al suo fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o prestazione al netto dell’IVA e provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario.
Qual è la ratio della norma?
Il motivo per cui è stato introdotto il meccanismo dello split payment è quello di riuscire a recuperare un maggiore gettito IVA grazie alla riduzione dei passaggi nei rapporti tra pubblico e privato e al fatto che il maggior gettito verrebbe garantito dalla maggiore affidabilità fiscale della Pubblica Amministrazione.
Il fisco sa che prima o poi la Pubblica Amministrazione verserà l’IVA rispetto all’impresa che invece potrebbe essere insolvente o addirittura fallire.
E quali sono le conseguenze per le imprese?
È chiaro ed evidente che così come è strutturata, la norma potrebbe seriamente danneggiare i fornitori della Pubblica Amministrazione, dal momento che questi ultimi non incassano l’IVA delle fatture emesse alla Pubblica Amministrazione e non possono “compensarla” con quella anticipata ai loro fornitori.
Le imprese che abitualmente lavorano con la Pubblica Amministrazione si troveranno così ad accumulare nel tempo un credito verso l’erario per l’IVA pagata a monte ai loro fornitori.
E cosa può fare a questo punto l’impresa fornitrice della Pubblica Amministrazione? Chiedere il rimborso IVA con tutti gli ulteriori adempimenti legati alla richiesta di rimborso, aspettando i tempi biblici della burocrazia statale, oppure utilizzare il credito in compensazione con altri tributi dovuti con tutti i limiti a cui sono soggette le compensazioni oggi.
Si genera così una situazione di sbilancio tra uscite ed entrate, che obbliga le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione a ricorrere al credito (con aggravio di ulteriori oneri finanziari) o a ritardare i pagamenti ai loro fornitori.
Per limitare gli effetti negativi dello split payment, il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del DPR 633/72. Tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria.
Quando si applicherà lo split payment?
Lo split payment è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, anche se ad oggi manca il decreto attuativo che regolerà modalità e termini di applicazione.
Nel comunicato stampa del MEF del 9 gennaio 2015, viene precisato che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo le Pubbliche Amministrazioni dovranno mettere da parte le somme che serviranno ad effettuare il versamento dell’imposta dovuta entro la scadenza ultima del 16 aprile 2015.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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