Dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime di determinazione dell’Iva per le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che adottano il regime di cui alla Legge 398/1991, in caso di emissione di fatture per sponsorizzazione.
È ancora il D. Lgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) all’art. 29 che modifica, questa volta davvero semplificando, la disciplina della detrazione Iva prevista sulle sponsorizzazioni per le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, per le Pro Loco e altre Associazioni non profit che adottano il regime di cui alla Legge 398/91.
Tali soggetti applicano il regime forfetario dell’Iva in relazione ai proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali: pubblicità, sponsorizzazione, cessione di diritti Tv.
Fino al 31 dicembre scorso, la forfetizzazione avveniva:
- per il 50% in riferimento ai proventi pubblicitari;
- per il 10% in riferimento ai proventi di sponsorizzazione;
- per 1/3 in riferimento ai proventi derivanti dalla cessione di diritti radio televisivi.
Con lo scopo di superare e di ridurre le incertezze derivanti dalla distinzione tra prestazione di pubblicità e prestazione di sponsorizzazione è stata prevista l’introduzione della percentuale di detrazione forfetaria dell’Iva al 50% anche per le prestazioni di sponsorizzazione, adeguandola a quella relativa alle prestazioni di pubblicità ed eliminando, così, anche la predetta distinzione.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la forfetizzazione è:
- per il 50% in riferimento ai proventi pubblicitari e di sponsorizzazione;
- per 1/3 in riferimento ai proventi derivanti dalla cessione di diritti radio televisivi.
Ciò comporta, oltretutto, un risparmio per tutte le Associazioni che, negli ultimi tempi, si sono viste ridurre in modo significativo contributi pubblici e privati.
Per completezza, di ricorda che la Legge 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) al c.713 riconduce a euro 1.000,00 la soglia oltre la quale vige per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in regime di cui alla Legge 398/91 l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più quindi euro 516,46).
Rita Martin – Centro Studi CGN