Per aderire al nuovo regime contributivo agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ci sarà tempo fino al prossimo 28 febbraio. Vediamo quali sono i requisiti per potervi accedere e come presentare domanda di adesione.
La Legge di Stabilità ha introdotto a partire dal 2015 un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni. Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale che forfetizza i componenti negativi e che varia a seconda dell’attività svolta rendendo irrilevanti i costi e le spese effettivamente sostenuti. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostituiva IRPEF e relative addizionali pari al 15% (ridotto a un terzo per i primi tre anni di attività).
È previsto altresì un regime contributivo agevolato che consente il versamento in ragione del reddito forfettario anziché l’applicazione delle quote fisse in base al livello minimale. Con la circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 l’INPS fornisce i dettagli per l’accesso a tale regime di favore che si presenta opzionale rispetto a quello ordinario. Scegliendo il regime agevolato il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base al reddito forfettario, aggiungendo la contribuzione di maternità pari a Euro 7,44 annui.
Si accede al regime previdenziale agevolato esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto.
Si distinguono i seguenti casi:
1. Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa.
I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015 hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
La comunicazione dovrà pervenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale i contribuenti intendono usufruire del regime agevolato. In mancanza, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno di riferimento, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
2. Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti presentano apposita dichiarazione di adesione, attraverso la citata procedura telematica, al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicato immediatamente il regime agevolato e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.
Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.
Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò significa che:
- il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
- nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva;
- in presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.
Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.
L’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
L’uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Tra INPS e Agenzia delle Entrate verrà stipulata una convenzione per la verifica della sussistenza dei requisiti ai fini dell’’applicazione del regime previdenziale agevolato che implica la necessità di una costante trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN