L’inizio del nuovo anno rappresenta il periodo in cui imprese e professionisti valutano la fruibilità del regime contabile da adottare nel corso del 2015. Come va effettuata la valutazione? E quali sono le verifiche da fare?
Mentre per i soggetti che iniziano l’attività nel 2015, la scelta del regime contabile va effettuata sulla base di una previsione di fatturato, per i soggetti già in attività, la verifica deve essere effettuata sui dati relativi al periodo d’imposta precedente (il 2014).
I soggetti in contabilità semplificata dovranno verificare se sussiste per loro l’obbligo di passare alla contabilità ordinaria mentre i soggetti in contabilità ordinaria dovranno verificare se hanno la possibilità di optare per la contabilità semplificata.
Chi può usufruire del regime di contabilità semplificata?
Possono usufruire del regime contabile semplificato i soggetti (persone fisiche e società di persone) con un ammontare dei ricavi:
- non superiore a 400.000 Euro per le imprese esercenti attività di servizi;
- non superiore a 700.000 Euro per le imprese esercenti attività diverse dai servizi.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Dopo la riforma dei regimi agevolati disposta dalla Legge di stabilità, a partire dal 2015, i regimi fruibili sono il regime ordinario, il regime semplificato e il nuovo regime forfettario per gli autonomi, con esclusione di coloro che continuano ad applicare il vecchio regime dei minimi (con imposta sostitutiva al 5%) fino alla scadenza naturale perché continuano a possedere i requisiti (per ulteriori approfondimenti leggi l’articolo Ecco come aderire al nuovo regime forfettario).
Quindi, se non ricorrono i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfettario, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile “naturale” che si intende adottato, in assenza di diverse opzioni, per tutti quei contribuenti che possiedono i requisiti per accedervi.
Il regime contabile semplificato si protrae di anno in anno e, come abbiamo detto, la verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all’inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell’anno precedente.
Previa espressa opzione, i soggetti in regime di contabilità semplificata per natura, hanno la facoltà di adottare il regime contabile ordinario. L’opzione ha la durata minima di un anno ed è valida fino a revoca.
Sono invece obbligati ad applicare obbligatoriamente il regime contabile ordinario in base alla loro natura giuridica, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito, i seguenti soggetti: le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN