Quali responsabilità per i professionisti sul 730 precompilato?

Il decreto semplificazioni ha introdotto a partire dal 2015 la dichiarazione dei redditi precompilata. In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile sul proprio sito entro il 15 aprile di ciascun anno il modello 730 precompilato per i dipendenti, i pensionati e i collaboratori.

La dichiarazione precompilata può essere accettata o modificata dal contribuente e deve essere presentata, entro la data del 7 luglio, all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o per tramite dei CAF o degli intermediari telematici, i quali come è ben noto sono obbligati al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione.

Il decreto semplificazioni prevede anche una nuova disciplina in merito al controllo formale e al regime sanzionatorio relativo al visto di conformità infedele, applicabile in caso di presentazione del modello 730 tramite CAF o professionisti.

In particolare, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata tramite un professionista o un CAF, il controllo formale sarà effettuato nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri indicati nella precompilata dall’Agenzia delle Entrate, forniti da parte di soggetti terzi.

Cosa cambia quindi per i CAF e i professionisti?

Il legislatore attribuisce ai CAF e ai professionisti la responsabilità del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Tale responsabilità viene loro attribuita, sia nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia modificata dal contribuente, sia nel caso in cui la dichiarazione sia accettata dal contribuente, e ciò in quanto il CAF o i professionisti devono effettuare i dovuti controlli anche qualora ci si limiti a trasmettere la dichiarazione così messa a disposizione del contribuente da parte della stessa Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina sottopone il CAF e i professionisti all’obbligo di pagamento, nei confronti dell’ente impositore, di un importo pari all’imposta, agli interessi e alla sanzione (30%) che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600 del 29 settembre 1973.

Se, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione e trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione.

Se anche il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l’altro, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75% (⅛ del minimo).

In caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Pertanto, il CAF o il professionista sono costretti a provare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del contribuente (che comporta, quasi sempre, discussioni con il cliente che possono sfociare in un vero e proprio contenzioso legale).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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