Come noto, i dirigenti costituiscono una delle quattro categorie legali di inquadramento dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Ma quali sono le caratteristiche e peculiarità del rapporto di lavoro dirigenziale?
Il rapporto di lavoro subordinato è contraddistinto dalle seguenti caratteristiche:
- subordinazione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato cui il lavoratore è tenuto;
- predeterminazione della retribuzione, delle modalità di erogazione della stessa e definizione ad opera dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- assenza del rischio (per il lavoratore) di impresa;
- stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, per gerarchia e funzioni;
- prestazione lavorativa svolta in modo continuativo.
Pertanto, in linea generale, anche il rapporto di lavoro dirigenziale risulta caratterizzato da tali elementi.
Tuttavia, per via delle peculiarità che qualificano tale categoria di lavoratori, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro con essi instaurato, occorre far riferimento alle disposizioni delle normative speciali (si pensi ad esempio ai particolari regimi di esenzione previsti in materia di rispetto dell’orario di lavoro) e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva dei diversi settori di appartenenza.
Cosa contraddistingue i “dirigenti” dalle altre categorie di lavoratori subordinati?
In linea generale, la legge non dà una definizione di “dirigente”. Il loro rapporto di lavoro è stato per lo più definito dagli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza. In tale sede, il dirigente è stato individuato come il lavoratore subordinato che presta nei confronti dell’imprenditore la propria collaborazione dal contenuto prevalentemente intellettuale, con alta qualificazione professionale e con lo scopo di incidere sugli obiettivi complessivi dell’azienda.
La peculiarità del profilo dirigenziale è stata, sulla scorta di tale orientamento, individuata nella autonomia e nella discrezionalità delle decisioni che lo stesso può assumere (pur nel rispetto delle direttive di ordine generale provenienti, ad esempio, dal CdA della Società) con un operato atto ad imprimere un determinato orientamento all’andamento dell’impresa. Autonomia e discrezionalità decisionali tali da aver indotto una certa giurisprudenza ad escludere la mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica dal datore di lavoro.
Cosa differenzia il rapporto di lavoro dirigenziale da quello dei profili impiegatizi di più alto livello?
Sostanzialmente l’ambito nel quale il dirigente esercita le proprie funzioni, più ampio di quello proprio dei quadri o di impiegati con funzioni direttive. Se il dirigente imprime il proprio operato all’intera azienda o ad un suo ramo autonomo, il quadro e l’impiegato con funzioni direttive saranno preposti ad un singolo ramo “di servizio, ufficio o reparto”, esercitando la propria funzione sotto il controllo del dirigente o dell’imprenditore, in ogni caso con poteri di iniziativa e responsabilità più modesti.
Come rinvenire, nel concreto, l’esistenza di un profilo di tipo dirigenziale?
Ai fini dell’individuazione delle caratteristiche proprie del profilo dirigenziale occorre fare riferimento ad un principio più volte richiamato: le concrete modalità con cui l’attività lavorativa è esercitata. Si farà riferimento, questa volta, alla qualità (elevata) delle mansioni affidate e, appunto, all’autonomia e discrezionalità con cui le stesse sono svolte, facendo anche riferimento alle dinamiche interne e strategiche della struttura aziendale, alle dimensioni occupazionali, alle diverse forme con cui la funzione dirigenziale è estrinsecata, nonché alle previsioni della contrattazione collettiva di settore.
Ai fini dell’individuazione del vincolo di subordinazione, sarà necessario riscontrare una autonoma volontà imprenditoriale (espressa ad esempio dalle determinazioni del Consiglio di Amministrazione), cui l’operato del dirigente dia attuazione, seppur con la discrezionalità ed autonomia del proprio operato.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN