Start up innovativa a vocazione sociale: nuova procedura di riconoscimento

Al via una nuova procedura, agile e flessibile, al fine del riconoscimento di una start up innovativa a vocazione sociale, così come ha indicato il Ministero dello Sviluppo economico, pubblicando on line sul suo sito la guida aggiornata per le start up.

Start up innovativa a vocazione sociale: la nozione giuridica

Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, la startup innovativa “a vocazione sociale” (detta per comodità “SIAVS”), è quel tipo di impresa che possiede gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma opera in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale.

I requisiti della start up innovativa che deve possedere anche quella a vocazione sociale sono:

  • società di capitali non quotata;
  • nuova o attiva da meno di quattro anni;
  • proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un elaboratore originario registrato;
  • ha sede principale in Italia;
  • ha meno di 5 milioni di euro di fatturato;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi annui è attribuibile ad attività di R&S; la maggioranza dei lavoratori è composta o per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni, oppure per almeno 2/3 da detentori di laurea magistrale.

In possesso di questi requisiti, la start up deve anche operare in settori di particolare valore sociale, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006, che sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Riconoscimento status start up innovativa a vocazione sociale

Per ottenere il riconoscimento dello status di SIAVS, si deve seguire una procedura molto agile e snella, così come ha indicato il Ministero dello sviluppo economico, aggiornando le guide on line sulle start up. La nuova procedura di riconoscimento di start up innovativa a vocazione sociale prevede che la stessa impresa compili un’autocertificazione con cui si dichiara:

  • di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 con l’indicazione del/i settore/i di attività;
  • di perseguire, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
  • di impegnarsi  a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto.

“Dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto” significa redigere una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, da compilare secondo le linee guida fornite dal Ministero dello sviluppo economico, disponibili sul sito internet del Ministero (sezione startup innovative) e sul sito startup.registroimprese.it delle Camere di Commercio Italiane.

Una volta compilato, il documento deve essere trasmesso in via telematica alla Camera di Commercio competente quando si invia l’autocertificazione.

Alessandra Caparello