Con le dichiarazioni dei redditi da presentare per l’anno 2014 debutterà il credito d’imposta in favore dei soggetti che erogano liberalità a sostegno della cultura. Il credito d’imposta denominato art bonus è stato introdotto dal decreto Cultura e turismo (D.L. 83/2014) e l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E/2014, ha fornito le prime indicazioni operative.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
L’oggetto dell’agevolazione è costituito dalle erogazioni liberali in danaro (con esclusione di quelle in natura):
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche nel caso siano destinati ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- a sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate negli anni 2014 e 2015;
- 50% delle erogazioni liberali effettuate nell’anno anno 2016.
Sono previsti dei limiti massimi per la fruizione del credito d’imposta quali:
1. 15% del reddito imponibile, se l’erogazione è effettuata dalle persone fisiche e dagli enti che non svolgono attività commerciale.
2. 0,5% dei ricavi ai titolari di reddito d’impresa.
È stato precisato che in tale categoria rientrano:
- le persone fisiche che svolgono attività commerciale (imprenditori individuali);
- le società e gli enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).
Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all’art. 85 e all’art. 57 del Tuir.
Inoltre:
- gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità e i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale;
- gli stessi soggetti applicano invece il regime agevolativo con le modalità e i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) se effettuano erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, con utilizzo in compensazione o in dichiarazione dei redditi. In particolare:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale possono fruire del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi (per loro viene esclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997). Ne consegue che tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta pari a un terzo dell’importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale;
- i soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzare il credito di imposta, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame si ricorda che:
- il credito non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e può essere utilizzato per importi superiori a Euro 250.000;
- al credito non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 della L. n. 388/2000, pari a Euro 700.000;
- al credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a Euro 1.500.
L’art bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nonché ai fini IRAP, non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa, non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del Tuir.
Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, l’erogazione può essere effettuata avvalendosi esclusivamente di mezzi tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN