Il bonus 80 euro incrementa la retribuzione netta, con l’obiettivo di favorire i consumi e la crescita economica attraverso la riduzione del c.d. cuneo fiscale. La disciplina è contenuta in uno dei primi atti normativi del Governo Renzi (art. 1, D.L. 24/4/2014, n. 66) per il periodo maggio-novembre 2014 e con la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 12,13 e15 L. n. 190/2014) il bonus viene messo a regime per gli anni successivi. Riassumiamo quali sono i requisiti per beneficare del bonus 80 euro, con particolare riguardo all’obbligo di indicare nel modello dichiarativo i premi di produttività.
I contribuenti che possono beneficiare del bonus 80 euro sono i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- possesso di redditi da lavoro dipendente e/o di redditi assimilati;
- possesso di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 26.000;
- IRPEF lorda sui redditi da lavoro superiore alle relative detrazioni d’imposta.
Il bonus 80 euro riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 co. 1 del TUIR:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c);
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto” (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-bis);
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili (lett. l).
È il caso di evidenziare che:
- il bonus in oggetto non riguarda pensionati e lavoratori autonomi (c.d. “partite IVA”);
- il bonus in esame è vincolato al possesso di determinate specifiche tipologie reddituali, ma non è necessario che il reddito complessivo del contribuente sia formato esclusivamente da tali redditi, potendo quindi “convivere” con altre tipologie reddituali (es. altri redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, trattamenti pensionistici).
L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che il bonus 80 euro spetta anche a:
- beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito;
- lavoratori dipendenti all’estero;
- lavoratori dipendenti “frontalieri”;
- soggetti non residenti.
Altro requisito è la condizione di capienza, vale a dire la necessità che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei redditi assimilati abbiano un’IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- non rileva la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse, quali, ad esempio, quelle per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR;
- i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al bonus 80 euro; in sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
In pratica, sono esclusi dal bonus 80 euro i lavoratori dipendenti o assimilati, con periodo di lavoro per tutto l’anno, che hanno un reddito complessivo, formato da redditi di lavoro dipendente o assimilati, fino a 8.145,00 euro (c.d. “incapienti”).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che i redditi da lavoro dipendente assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% prevista per gli incrementi di produttività devono comunque essere sommati ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
La procedura si rende necessaria per evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione della suddetta imposta sostitutiva, ferma restando la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria.
Per usufruire del bonus 80 euro, è inoltre necessario che i soggetti in esame abbiano un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro. Il “reddito complessivo” IRPEF è quello determinato sommando tutti i redditi posseduti dal contribuente (redditi di terreni e fabbricati, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa e redditi diversi):
- assoggettati a tassazione ordinaria;
- al netto dei contributi previdenziali obbligatori già dedotti dal sostituto d’imposta (per es. legati alla previdenza complementare).
Non rientrano quindi nel reddito complessivo:
- i redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR);
- i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. retribuzioni di produttività assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%, alcune tipologie di interessi);
- i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (es. determinate tipologie di interessi e dividendi).
Come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate:
- non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- nel reddito complessivo IRPEF, rilevante per il riconoscimento del bonus in esame, devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN