Partiamo da un principio base del nostro ordinamento giuslavoristico: i contratti di lavoro sono tanti, ma sostanzialmente, le tre forme con cui ogni attività lavorativa può essere prestata sono tre: lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato. Vediamo, in sintesi, quali sono le loro caratteristiche distintive.
Ognuna di queste tipologie è caratterizzata da tratti distintivi specifici, riconducibili ad esempio al fatto che il prestatore di lavoro sia subordinato o meno al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, o che debba rispettare un orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro medesimo, o, ancora, la continuatività della sua prestazione lavorativa, etc…
Ai fini della corretta conclusione di un contratto di lavoro è pertanto sufficiente verificare che il contratto di assunzione riporti, tra le modalità regolanti il rapporto di lavoro medesimo, i criteri in questione, a seconda dello schema individuato? Certo che no.
Nel diritto dei rapporti di lavoro vige un criterio ben più ampio e fondamentale della formale ricorrenza dei singoli elementi distintivi (di cui più avanti diremo): occorre infatti verificare come nel concreto quell’attività lavorativa è svolta: il lavoratore è subordinato alle direttive del datore di lavoro? Deve rispettare un orario di lavoro prestabilito? La sua retribuzione è stabilita in misura “fissa” dalla contrattazione collettiva?
Come pure, non basta, ad esempio, aver indicato nell’intestazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (fintanto che ci sarà, visti i “manifesti abrogativi” che l’esecutivo ostenta da più mesi per questa tipologia di contratto), il titolo appunto “contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto”: vige il principio, infatti, che nel diritto dei rapporti di lavoro il nomen juris non conti qualora le concrete modalità di svolgimento del rapporto siano, nei fatti, diverse da quelle formalmente previste per il contratto concluso tra le parti. Se, a fronte di un contratto individuale con tale nome, il collaboratore, in effetti, deve giustificare eventuali ritardi nel recarsi sul luogo di lavoro (subendo, peraltro, anche richiami di tipo disciplinare), il corrispettivo a lui riconosciuto è parametrato ad una durata temporale della prestazione lavorativa, o, ancora, se egli esegue la sua attività strettamente attenendosi alle indicazioni impartite dal proprio committente, quello che emerge, nei fatti, è un rapporto di lavoro subordinato, e non para-subordinato (cui il co.co.pro. dovrebbe essere genericamente ricondotto).
Pertanto, posto che l’oggetto dell’analisi dei criteri caratterizzanti il lavoro subordinato/parasubordinato/autonomo è il reale atteggiarsi del rapporto di lavoro, vediamo di seguito cosa contraddistingue tali tre macro-forme di regolamentazione del rapporto di lavoro.
Il lavoro subordinato, come in parte anticipato è caratterizzato da (cfr. art. 2094 c.c.):
- subordinazione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- rispetto da parte del lavoratore di un orario fisso;
- predeterminazione della retribuzione, delle modalità di erogazione della stessa e definizione ad opera dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- assenza del rischio (per il lavoratore) sul risultato della prestazione;
- stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, per gerarchia e funzioni;
- prestazione lavorativa svolta in modo continuativo.
Il lavoro autonomo (cfr. art. 2222 c.c.) è, in pratica, caratterizzato dalla mancanza degli elementi vincolanti indicati per il lavoro subordinato: il lavoratore autonomo non è legato ad un vincolo di subordinazione con il committente e pertanto non è tenuto al rispetto di un orario fisso e predeterminato dal datore di lavoro; la retribuzione non è correlata a parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva; il lavoratore assume su di sé il rischio per il risultato della prestazione ed, infine, non è stabilmente inserito all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro.
Nel rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, infine, il collaboratore (autonomo) si impegna a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore del committente ed “in coordinamento con quest’ultimo”, ma senza vincolo di subordinazione.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN