È prevista anche per il 2015 l’esenzione dall’IRPEF per una parte dei redditi conseguiti dai soggetti residenti in Italia, ma che lavorano in modo continuativo, in qualità di dipendenti e con oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi allo Stato italiano.
A stabilirlo è la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) all’art.1 comma 690, che innalza, per l’anno d’imposta 2015, l’importo esente a euro 7.500,00, anziché euro 6.700,00 previsto per l’anno d’imposta 2014.
Dal 2001 i redditi da lavoro dipendente dei contribuenti italiani percepiti all’estero, in zone di frontiera, hanno subito notevoli modifiche:
- anni d’imposta 2001 e 2002 esclusi totalmente dalla base imponibile;
- anni d’imposta dal 2003 al 2011 esclusi fino a euro 8.000,00 dalla base imponibile;
- anni d’imposta 2012, 2013 e 2014 esclusi fino a euro 6.700,00 dalla base imponibile.
In merito, la Legge di Stabilità per il 2014 art. 1 c. 175 ha riproposto a “regime” la franchigia IRPEF prevedendo che, “a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro”.
La disposizione aveva previsto che gli acconti IRPEF dovuti per il 2013 e il 2014 andassero ricalcolati senza considerare la franchigia di euro 6.700.
Appare utile ricordare che quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2013 è Legge e che l’innalzamento a euro 7.500,00 della predetta franchigia ha esclusivamente durata annuale e che, eventualmente, va rinegoziato anno per anno.
Da ciò ne deriva che, in sede di calcolo degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2015, non si dovrà tener conto di tale innalzamento.
Rita Martin – Centro Studi CGN