È stata introdotta la nuova indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori nei casi di perdita involontaria del proprio incarico (denominata Dis-Coll). Vediamo quali sono i requisiti per ottenerla, a quanto ammonta, come viene erogata e in quali casi decade o viene sospesa.
La nuova indennità di disoccupazione è stata introdotta con l’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – in attuazione della Legge Delega 10 dicembre 2014, n.183.
La misura è destinata a garantire un sostegno al reddito a favore dei collaboratori in forma sia coordinata e continuativa sia con contratto a progetto. Unica esclusione: amministratori e sindaci di società.
La nuova normativa è riconosciuta a sostegno degli eventi di disoccupazione sorti a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.
La Dis-Coll è riconosciuta a tutti i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto:
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- non pensionati;
- privi di partita IVA;
- che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Nel momento in cui viene presentata la domanda di prestazione di sostegno al reddito, i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di essere in stato di disoccupazione, così come disciplinato dall’ art.1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 181/2000. Inoltre gli stessi lavoratori dovranno:
- far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
L’art.15 comma 3 del D.lgs n. 22/2015 stabilisce poi che la Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativi all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. Con tale procedimento si viene pertanto a definire il reddito medio mensile percepito dal lavoratore nel periodo precedente la cessazione del contratto.
L’indennità di disoccupazione qui in esame è determinata in funzione del reddito mensile medio sopra citato e la sua misura sarà pari:
- al 75% dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di Euro 1.195,00 mensili (annualmente rivalutato);
- al 75% di Euro 1.195,00 + al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore a Euro 1.195,00.
In ogni caso l’indennità riconosciuta non potrà superare l’importo massimo mensile di Euro 1.300,00 (valore annualmente rivalutato) con una riduzione progressiva del 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l’indennità stessa.
La corresponsione della Dis-Coll avviene con cadenza mensile (per una durata massima di sei mesi) e per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Nel periodo non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
L’istanza di concessione dell’indennità di disoccupazione deve essere presentata e inoltrata all’INPS competente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il godimento decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’erogazione della Dis-Coll è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la Dis-Coll, inoltre, è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di cinque giorni:
- al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa;
- nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Il lavoratore beneficiario della Dis-Coll che intraprenda un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (Euro 4.800,00 annui), deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
Conseguentemente l’indennità subirà una riduzione per un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma).
Il D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22 ha infine espressamente statuito che la nuova indennità è riconosciuta anche ai percettori della precedente “Una-tantum” prevista dall’art. 2, commi da 51 a 56 della L. 92/2012.
Rimangono comunque salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato