L’attuale schema di bilancio CEE non contempla l’evidenza, tra i fondi del passivo, di quello relativo alla svalutazione dei crediti, e la loro iscrizione deve avvenire secondo il valore presumibile di realizzazione. Come fare allora? Ecco alcune indicazioni utili.
Il fondo svalutazione crediti è una posta rettificativa della voce dell’attivo circolante “Crediti verso clienti ” C II 1) dell’attivo dello schema di stato patrimoniale del bilancio formato CEE.
Il motivo della costituzione di un fondo in contabilità è quello di adeguare in diminuzione il valore al quale è iscritta una voce dell’attivo.
In contabilità un credito commerciale viene rilevato in contropartita a un ricavo derivante dalla vendita rientrante nell’attività tipica d’impresa, di beni o servizi, e quindi accoglie la somma riportata nel totale fattura.
Nel novero dei crediti commerciali dobbiamo ricomprendere anche le cambiali attive e i conti rappresentativi degli insoluti dei clienti.
All’atto della redazione del bilancio annuale, l’amministratore dovrà valutare i crediti secondo il valore presumibile di realizzazione (art. 2426 n. 8 del codice civile) e quindi il fondo svalutazione crediti accoglierà quella parte dei crediti commerciali di dubbia esigibilità per rischio già manifestatosi oppure ritenuto possibile.
Inoltre, nel rispetto del principio generale della prudenza nella redazione del bilancio, si dovrà tenere conto dei fatti eventualmente intervenuti dopo la chiusura del bilancio che però riflettono situazioni antecedenti.
Una notazione a parte merita la valutazione dei crediti assistiti da garanzie (pegno, ipoteca, fidejussione), che deve tenere conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie stesse, nonchè la valutazione dei crediti assicurati, che deve riguardare la quota di rischio non coperta dalla compagnia.
L’esame dei crediti, necessario alla loro valutazione, potrà avvenire:
- singolarmente (esso rappresenta certamente il metodo raccomandato perchè presuppone l’analisi di ogni situazione attraverso le informazioni possedute e ogni elemento di fatto esistente o probabile);
- per stima, in base a diversi elementi quali: l’anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti, le condizioni economiche generali, le condizioni economiche specifiche di alcuni settori o aree geografiche particolari.
Questo sistema “forfettario” può essere usato per crediti di piccola entità, che non presentano anomalie particolari e non può tramutarsi in un comportamento automatico.
Si tratta di un metodo pratico, la cui rispondenza deve essere costantemente verificata in modo che i parametri di riferimento siano variati ogni qual volta mutino le condizioni sulle quali essi si basano.
Come si è citato, la rappresentazione dei conti di contabilità nello schema di bilancio CEE non prevede l’evidenza del fondo svalutazione crediti.
Infatti lo schema, coerentemente con il dettato di cui al n.8 dell’art. 246 C.C., prevede l’iscrizione dei crediti secondo il valore presumibile di realizzazione e pertanto non presenta nelle passività una voce di fondo che accolga la rettifica della voce crediti.
È invece il conto economico che, nei COSTI DELLA PRODUZIONE n. 10 ) ammortamenti e svalutazioni lettera d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide prevede che siano allocati i costi derivanti dall’esame della valutazione dei crediti commerciali.
Pertanto contabilmente si potrà procedere a rilevare le svalutazioni predette addebitando il conto di costo 10 d) ed accendendo in avere la posta del fondo svalutazione crediti.
Per rispettare lo schema di bilancio, all’atto del riporto dei conti, il fondo svalutazione crediti sarà portato in diminuzione della voce crediti.
Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite subite su crediti.
Dopo avere utilizzato il fondo svalutazione crediti esistente, le perdite effettive su crediti, vanno addebitate alla voce B14 Oneri diversi di gestione, del conto economico.
È da tenere presente che quando non avviene il trasferimento sostanziale dei rischi legati a credito, esso non può essere cancellato dal bilancio e quindi soggiace alle valutazioni sopra illustrate.
Per saperne di più il riferimento è il principio contabile n.15, nell’edizione di giugno 2014, dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), rivolto alle società che redigono il bilancio di esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo